Ordinanza — n. 31452/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAKY OMAR nato a ROMA il 08/12/1987 avverso la sentenza del 06/07/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; OSSERVA Zaky Omar ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, lamentando il mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità. La censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale , trattandosi di un quantitativo di cocaina purissima, da cui erano ricavabili 186 dosi medie sngole.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 31452/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale , trattandosi di un quantitativo di cocaina purissima, da cui erano ricavabili 186 dosi medie sngole.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAKY OMAR nato a ROMA il 08/12/1987 avverso la sentenza del 06/07/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; OSSERVA Zaky Omar ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, lamentando il mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità. La censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale , trattandosi di un quantitativo di cocaina purissima, da cui erano ricavabili 186 dosi medie sngole.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi , avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali ,dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico . Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28-4 202