Cassation appeal dismissed as inadmissible due to prior settlement agreement barring review of sentencing and mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the underlying second-instance judgment resulted from a negotiated settlement procedure. The appellant challenged the absorption of a crime and the denial of mitigating circumstances, arguing violations of law and reasoning. The court ruled that since the parties agreed to the second-instance outcome, these specific grievances are non-reviewable outside of illegal penalty scenarios, which were not found.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis cod. proc. pen.; Art. 165 cod. proc. pen.: In proceedings governed by a specific negotiation procedure for the defendant's consent, claims regarding the absorption of crimes or the granting of mitigating circumstances are inadmissible in cassation unless the penalty itself is illegal.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEKOUEI SHAHRAKI FARSHAD nato il 21/09/1982 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMA Ldato avviso alle parti:91 udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; OSSERVA 1. Nekouei Shahraki Farshad ricorre per cassazione, con due distinti ricorsi a firma di due diversi difensori, avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa nei suoi confronti ex art. 599 bis cod. proc. pen., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'assorbimento di uno dei reati contestati e alla mancata concessione di circostanze attenuanti.
2. Le censure formulate dal ricorrente non possono trovare ingresso in questa sede, essendo stata accolta la prospettazione inerente al trattamento sanzionatorio da lui formulata, nell'ambito di una procedura negoziale specificamente predisposta dalla legge processuale penale a tutela dell'interesse dell'imputato ad ottenere un esito del giudizio di secondo grado che incontri il suo consenso. Le relative statuizioni non sono, pertanto, sindacabili in questa sede al di fuori dell'ipotesi di illegalità della pena, non riscontrabile nel caso di specie. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28-