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Ordinanza — n. 31450/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as merits arguments exceed scope of legal review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31450/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's complaints regarding sentencing exceeded the scope of admissible legal challenges. The appellant argued for a different punitive treatment, but the lower court's decision was based on the numerous prior criminal records of the defendant. Since the trial court's reasoning was adequate and free of logical or legal defects, the appeal was rejected on procedural grounds.

Regesto Legislator

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Art. 363 n. 1 lett. b c.p.p.; Art. 609 c.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible when complaints concern the merits of the case rather than legal errors, as sentencing determinations are non-reviewable in cassation if supported by adequate reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility merits review sentencing discretion prior criminal record modalità di calcolo dell'ammenda commisurazione della pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 363 n. 1 lett. b c.p.p.
Art. 609 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GEMEI ANTONIO nato a NAPOLI il 16/04/1964 avverso la sentenza del 15/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO; OSSERVA Gemei Antonio ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, in ordine al trattamento sanzionatorio. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai numerosi precedenti penali da cui è gravato l'imputato. Il ricorso è dunque fondato su motivi non consentiti dalla legge e va pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare in euro tremila.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende di euro tremila. Così deciso in Roma il 28-4-2021. Il C sigliere e nsore Il Pres ente — DEPOSITATA CANCELLEMA 1 1 AGO 2021