Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific factual elements in cassation grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for carrying a weapon, arguing violations regarding Article 131-bis of the Penal Code and the justification for the motive. The court rejected these claims because the appeal failed to specify the factual elements underlying the criticisms, rendering it generic and procedurally defective under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it fails to specify the factual elements supporting the alleged violations of law, thereby preventing the appellate court from exercising its supervisory function.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRANTE CAVALLARO RAFFAELE nato a POGGIOMARINO il 27/03/1969 avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 20/02/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BOLOGNA, in data 08/11/2016, nei confronti di FERRANTE CAVALLARO RAFFAELE in relazione al reato di cui all'art. 4 L. n. 110 del Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al giustificato motivo del porto. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
d) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata sull'art. 131-bis c.p., non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Il ricorso è, del resto, generico in ordine al giustificato motivo poiché non contesta che lo stesso sia stato dedotto tardivamente (nel giudizio di primo grado) e non, come necessario, all'atto del controllo (Sez., n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187; in precedenza: Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, Rv. 256007). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il Presid