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Ordinanza — n. 31338/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31338/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31338/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANO MARCO nato a GENOVA il 06/08/1984 avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 01/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA, in data 24/10/2018, nei confronti di GIULIANO MARCO in relazione al reato di cui all' art. 75 DL n. 159 del 2011 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, anche con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Le attenuanti generiche, del resto, sono state concesse, sicché non si comprende il motivo di ricorso.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 31338/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 75 DL n. 159 del 2011 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, anche con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Le attenuanti generiche, del resto, sono state concesse, sicché non si comprende il motivo di ricorso.

Parole chiave

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sanzioni penali riesame dell'entità pena adeguamento della pena riduzione della pena pena pecuniaria sospesa gravità della pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 616 c.p
245596) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANO MARCO nato a GENOVA il 06/08/1984 avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 01/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA, in data 24/10/2018, nei confronti di GIULIANO MARCO in relazione al reato di cui all' art. 75 DL n. 159 del 2011 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, anche con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Le attenuanti generiche, del resto, sono state concesse, sicché non si comprende il motivo di ricorso.

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il Consigliere Il Presidente DEPOS!TATA