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Ordinanza — n. 31337/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to procedural violations and generic grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31337/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Leonardo Denichilo inadmissible de plano. The lower court had imposed a negotiated sentence based on a judicial agreement, while the appellant argued for generic mitigating circumstances not granted. The court rejected the appeal because it violated specific procedural rules regarding post-agreement appeals and lacked substantive merit.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentences resulting from a judicial agreement are inadmissible if not filed within the specific statutory timeframe or if based on generic and unfounded grounds.

Parole chiave

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criminal procedure appeal judicial agreement sentence inadmissible de plano generic mitigating circumstances procedural violation adeguamento della pena tentato omicidio aggravato eccezione di illegalità

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Legge n. 103 del 2017
- come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art.
art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di COMO, con sentenza in data 18/02/2021, applicava nei confronti di DENICHILO LEONARDO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DENICHILO LEONARDO nato a CANOSA DI PUGLIA il 30/09/1957 avverso la sentenza del 18/02/2021 del GIP TRIBUNALE di COMOfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di COMO, con sentenza in data 18/02/2021, applicava nei confronti di DENICHILO LEONARDO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 56/575, 56/628, 612 CP, 4 I. n. 110 del 1975. Ricorre DENICHILO LEONARDO, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo l'illegalità della pena per la mancata concessione, nella massima estensione, delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla pena sono inammissibili, an_corch,é propettati. sottot unn '.,inesistente illegalità della pena per il giudizio di v"v'vt f-K c;V SC bilanciamento fffnon costituisce un'ipotesi di tal fatta. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il Consiglie_re Es en Il Presidente _DE ENRICO GIUSEPPE SANDRINI IN P