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Ordinanza — n. 31335/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31335/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31335/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO FRANCESCO nato a MESSINA il 04/09/1961 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, con sentenza in data 10/12/2020 emessa nel giudizio di rinvio, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MESSINA, in data 10/10/2017, nei confronti di D'ANGELO FRANCESCO riduceva ad anni due la pena accessoria di cui all'art. 216 RD n. 267 del 1942 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio relativo alla pena accessoria. La graduazione della pena, anche con riguardo alla pena accessoria, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 31335/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Invero, non è necessaria una dettagliata parametrazione della pena accessoria, determinata ex art.133 cod. pen. anche con riguardo alla entità della pena detentiva (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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adeguamento della pena alleggerimento della pena modalità di calcolo dell'ammenda proporzionalità della pena esecuzione della pena detentiva sostitutiva individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO FRANCESCO nato a MESSINA il 04/09/1961 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, con sentenza in data 10/12/2020 emessa nel giudizio di rinvio, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MESSINA, in data 10/10/2017, nei confronti di D'ANGELO FRANCESCO riduceva ad anni due la pena accessoria di cui all'art. 216 RD n. 267 del 1942 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio relativo alla pena accessoria. La graduazione della pena, anche con riguardo alla pena accessoria, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, non è necessaria una dettagliata parametrazione della pena accessoria, determinata ex art.133 cod. pen. anche con riguardo alla entità della pena detentiva (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il Consigliere Es sore Il Presidente 1 DEPOS r7:- i,r,::: T Al ENRICO GIUSPPE SANDRIN