Cassation appeal dismissed for lack of specific motivation regarding ex tunc revocation and home detention denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luca Scarani's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Scarani challenged the lower court's decision to revoke his social service placement retroactively and deny home detention, arguing procedural flaws. The court rejected these claims because the appeal failed to specifically address the detailed reasons given for the immediate failure of the reintegration project and the proven lack of self-control.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is generic and fails to specifically confront the factual and legal grounds established by the lower court in its decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARANI LUCA nato a TRANI il 22/07/1975 avverso l'ordinanza del 08/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di L'AQUILA, con ordinanza in data 08/09/2020, revocava ex tunc l'affidamento al servizio sociale concesso a SCARANI LUCA e rigettava la istanza di detenzione domiciliare. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla revoca ex tunc e alla mancata concessione della detenzione domiciliare. Il ricorso è generico circa la retrodatazione della revoca, che non viene criticata, perché non si confronta con la motivazione che ha evidenziato la commissione delle violazioni "immediatamente dopo l'inizio della misura", così giustificando il totale fallimento del progetto di reinserimento.
Il ricorso è, del pari, generico con riguardo alla detenzione domiciliare perché non si confronta con l'accertata incapacità di autocontrollo del condannato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il Cgj ilere Esten Il P