Ordinanza — n. 31332/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIOVANNI FABIO nato a GIULIANOVA il 21/07/1982 avverso la sentenza del 09/09/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 09/09/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PESCARA, in data 24/04/2019, nei confronti di DI GIOVANNI FABIO confermava la condanna in relazione al reato di violazione del foglio di via di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, irrogando la pena di mesi due di arresto, e lo assolveva dal reato di cui all'art. 116 cod. strada • eaRoba, a 1019 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 31332/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, irrogando la pena di mesi due di arresto, e lo assolveva dal reato di cui all'art. 116 cod. strada • eaRoba, a 1019 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIOVANNI FABIO nato a GIULIANOVA il 21/07/1982 avverso la sentenza del 09/09/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 09/09/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PESCARA, in data 24/04/2019, nei confronti di DI GIOVANNI FABIO confermava la condanna in relazione al reato di violazione del foglio di via di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, irrogando la pena di mesi due di arresto, e lo assolveva dal reato di cui all'art. 116 cod. strada • eaRoba, a 1019 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità.
Il ricorso è inammissibile perché sviluppa generiche doglianze in merito al mancato esercizio del potere di sindacato dell'atto amministrativo sotto il profilo del vizio della motivazione di esso, senza però sviluppare una critica specifica. Esso, infatti, è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il Consigliere ns