Cassation court dismisses appeal for home detention due to flawed reasoning on dependency issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Federico Carini inadmissible, upholding the lower court's rejection of his request for home detention. Carini argued the trial judge erred in evaluating his dependency issues, but the court found his arguments generic and insufficient to challenge the trial judge's factual assessment. The decision rests on the principle that while past crimes are a starting point, the current conduct and lack of positive evidence regarding dependency must be weighed to determine the prognosis for successful probation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; While the nature and gravity of crimes are a starting point, the assessment of alternative measures requires evaluating the defendant's current conduct to ensure a positive prognosis; generic challenges to the trial judge's factual evaluation of dependency do not constitute valid grounds for cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARINI FEDERICO nato a ROMA il 01/08/1978 avverso la ordinanza del 16/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di ROMA, con ordinanza in data 16/02/2021, rigettava l'istanza di detenzione domiciliare avanzata da CARINI FEDERICO. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla valutazione operata valorizzando erroneamente le problematiche di dipendenza. Il ricorso è inammissibile. La giurisprudenza di legittimità è orientata ad affermare che ai fini della concessione delle misure alternative, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602).
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato" (Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013 dep. 2014, Naretto, Rv. 258402), pur essendo necessario ancorare tale prognosi a dati fattuali obiettivi quali, ad esempio, l'avvio del reinserimento sociale, mediante i quali è possibile saggiare l'affidabilità del condannato.
Il motivo di ricorso che è, per larga partej caratterizzato da non consentite censure in fatto che sollecitano la Corte a sostituirsi alla valutazione operata dal giudice di merito, è generico in quanto non idoneo a scalfire la logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato che ha evidenziato una sostanziale non affidabilità del condannato in ragione delle non contestate dipendenze da cui è afflitto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il Presidente ENRIC