Cassation Court dismisses appeal for lack of standing due to procedural timing violations under Art. 610 and 613 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, ruling that the appellant lacked standing to file the petition personally. The Tribunal of Surveillance had previously rejected the appeal as inadmissible for failing to comply with new procedural requirements introduced by Law No. 103/2017. Consequently, the Court upheld the dismissal and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal filed personally by a prisoner against a surveillance measure issued under new procedural rules is inadmissible if the filing violates the strict timing and standing requirements established by the novella.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDULLAJ BLEDAR nato in ALBANIA il 18/04/1985 avverso l'ordinanza del 16/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di BRESCIA, con ordinanza in data 16/02/2021, dichiarava inammissibile il reclamo proposto da ABDULLAJ BLEDAR avverso il provvedimento emesso in data 20/12/2020 dal Magistrato di sorveglianza di Brescia che aveva rigettato l'istanza di liberazione anticipata (5/1/2020 - 4/7/2020). Ricorre ABDULLAJ BLEDAR, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il Presidente ENRICO GIUSEPPE SANDRINI _D