Ordinanza — n. 31328/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSTAFIE ELEXANDRU nato in ROMANIA il 03/02/1980 avverso l'ordinanza del 17/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di ANCONA, con ordinanza in data 17/02/2021, rigettava la richiesta di affidamento al servizio sociale avanzata da OSTAFIE ELEXANDRU e dichiarava ammissibile quella di detenzione domiciliare. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla valutazione operata in merito all'affidamento. Il ricorso è inammissibile. La giurisprudenza di legittimità è orientata ad affermare che "ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva" (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 31328/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OSTAFIE ELEXANDRU nato in ROMANIA il 03/02/1980 avverso l'ordinanza del 17/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di ANCONA, con ordinanza in data 17/02/2021, rigettava la richiesta di affidamento al servizio sociale avanzata da OSTAFIE ELEXANDRU e dichiarava ammissibile quella di detenzione domiciliare. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla valutazione operata in merito all'affidamento. Il ricorso è inammissibile. La giurisprudenza di legittimità è orientata ad affermare che "ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva" (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602).
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che "in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato" (Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013 dep. 2014, Naretto, Rv. 258402), pur essendo necessario ancorare tale prognosi a dati fattuali obiettivi quali, ad esempio, l'avvio del reinserimento sociale, mediante i quali è possibile saggiare l'affidabilità del condannato.
Il motivo di ricorso che è, per larga partercaratterizzato da non consentite censure in fatto che sollecitano la Corte a sostituirsi alla valutazione operata dal giudice di merito, è generico in quanto non idoneo a scalfire la logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato che ha evidenziato, oltre alla commissione dei fatti per cui è stato emesso il titolo detentivo, che sono pendenti numerosi altri procedimenti penali per vari fatti, anche gravi, risalenti a pochi mesi prima della presentazione dell'istanza di misure alternative.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il Consigliere E re E,FANO/AP Ì Il Presidente ENRICO GIUSEPPE SANDRINI DEPOSITATA I