Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify Article 606 procedural vices.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to identify specific procedural vices under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The applicant merely criticized the Tribunal's assessment of his conduct without pointing to concrete legal errors. Consequently, the Court ruled that the appeal did not meet the strict requirements for challenging the probation order.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; An appeal against a probation order is inadmissible if it fails to specify the exact procedural vices enumerated in Article 606 of the Code of Criminal Procedure, instead offering only general criticisms of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NANNINI CRISTIANO nato a MILANO il 23/07/1969 avverso l'ordinanza del 03/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di ANCONA, con ordinanza in data 03/03/2021, rigettava la istanza di affidamento in prova avanzata da NANNINI CRISTIANO, avviandolo alla detenzione domiciliare. Propone ricorso per cassazione il condannato, contestando la valutazione del Tribunale di sorveglianza. Il ricorso è inammissibile anzitutto perché non indica quali vizi, tra quelli enumerati all'art. 606 cod. proc. pen., siano oggetto del ricorso, mentre si intrattiene in una valutazione critica a carattere confutativo delle conclusioni cui è giunto il Tribunale di Sorveglianza, così investendo la Corte di censure non consentite.
La giurisprudenza di legittimità è orientata ad affermare che "ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva" (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602).
Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che "in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato" (Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013 dep. 2014, Naretto, Rv. 258402), pur essendo necessario ancorare tale prognosi a dati fattuali obiettivi quali, ad esempio, l'avvio del reinserimento sociale, mediante i quali è possibile saggiare l'affidabilità del condannato.
Il motivo di ricorso è generico in quanto non idoneo a scalfire la logicità e coerenza della motivazione dei provvedimento impugnato che ha evidenziato, oltre alla commissione dei fatti per cui è stato emesso il titolo detentivo, che sono pendenti numerosi altri procedimenti penali per vari fatti, anche gravi, risalenti a pochi mesi prima della presentazione dell'istanza di misure alternative, che dimostrano la mancanza di un avvio della revisione critica. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il Consigliere Estensore Il Presidente ENRICO GIUSEPPE