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Ordinanza — n. 31326/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31326/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31326/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANESE FRANCESCO nato a CERIGNOLA il 14/11/1989 avverso l'ordinanza del 21/11/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO La Corte d'appello di Venezia - giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 21/11/2019, rigettava l'incidente di esecuzione volto a fare valere la nullità dell'ordine di carcerazione emesso a carico di ALBANESE FRANCESCO per omessa notificazione al difensore di fiducia nominato, anche per la fase esecutiva, fin dal processo di cognizione. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inefficacia della nomina fiduciaria effettuata, anche per la fase esecutiva, nel corso del giudizio di cognizione.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 31326/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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notificazione viziata obblighi di notifica notificazione della decisione inosservanza del termine notificazione per mezzo di usciere notificazione fittizia

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANESE FRANCESCO nato a CERIGNOLA il 14/11/1989 avverso l'ordinanza del 21/11/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte d'appello di Venezia - giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 21/11/2019, rigettava l'incidente di esecuzione volto a fare valere la nullità dell'ordine di carcerazione emesso a carico di ALBANESE FRANCESCO per omessa notificazione al difensore di fiducia nominato, anche per la fase esecutiva, fin dal processo di cognizione. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inefficacia della nomina fiduciaria effettuata, anche per la fase esecutiva, nel corso del giudizio di cognizione.

Il ricorso è inammissibile. Va data continuità al costante principio di diritto secondo il quale "La nomina del difensore di fiducia effettuata per il giudizio di cognizione non è efficace per la fase esecutiva, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, anche se in essa sia genericamente contemplata la eventuale successiva fase di esecuzione" (Sez. 1, n. 14177 del 14/03/2018, Odierna, Rv. 272629; recentemente ribadito da Sez. 1, n. 23734 del 08/07/2020, CAFARELLI, Rv. 279443). Il ricorrente non contesta che la nomina era stata conferita, anche per la fase esecutiva, fin dal giudizio di cognizione, peraltro senza alcun riferimento al procedimento di esecuzione poi avviato, sicché la doglianza risulta manifestamente infondata l sr, n Ao COrr 11-a.

G L 4 G12€, - xrt9-1-c-rp. Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che, quando debba procedersi all'immediata emissione dell'ordine di carcerazione, senza preventiva sospensione dello stesso, "L'omessa notifica dell'ordine di carcerazione è sfornito di sanzione e pertanto non comporta nullità dell'ordine stesso emesso dal Pubblico Ministero" (Sez. 6, n. 2073 del 29/05/1996, Pelissa, Rv. 205878; Sez. 5, n. 1739 del 19/04/1998 - dep. 1999, Marinkovic, Rv. 213398; Sez. 2, n. 26678 del 28/04/2003, Palamuso, Rv. 225163).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il Consigliere Estensore Il Presidente DEPOSITATA ENRICO GIUSEPPE