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Ordinanza — n. 31325/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding application of consecutive punishment in execution phase due to lack of premeditation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31325/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Court of Appeal's rejection of the request to apply consecutive punishment in the execution phase. The appellant argued for continuity based on three prior judgments, but the court emphasized that detention periods and the time gaps between crimes effectively interrupted any criminal plan. Consequently, the specific indicators required to prove premeditation were absent, rendering the lower court's reasoning legally sound and the appeal generic.

Regesto Legislator

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Art. 61 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The recognition of consecutive punishment in the execution phase requires a thorough verification of concrete indicators such as homogeneity of violations and spatial-temporal contiguity, where detention periods and long intervals between crimes are presumed to interrupt the criminal design unless proven otherwise.

Parole chiave

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consecutive punishment execution premeditation indicators detention interruption effect spatial temporal contiguity inadmissible appeal criminal design continuity execution phase verification piano di esecuzione delle pene

Disposizioni normative citate

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Art. 61 c.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, M.
Sez. 1, n. 403 del 24/01/1994, Marino
Sez. 1, n. 32475 del 19/06/2013, Taraore
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KAMARA MAMADOU nato in GAMBIA il 06/12/1983 (CUI 04Q2NTD) avverso l'ordinanza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO - giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 19/01/2021, rigettava, per la parte che qui interessa, la richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva avanzata da KAMARA MAMADOU (CUI 04Q2NTD) in relazione a tre sentenze, riconoscendola per altre due. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al rigetto della continuazione per le tre sentenze. Il ricorso è inammissibile. È bene premettere che secondo l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione "il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea" (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Va, inoltre, ribadito l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale legittimamente "in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, è legittima l'ordinanza che esclude la sussistenza del vincolo della continuazione in considerazione sia del notevole lasso di tempo intercorrente fra i vari fatti criminosi (se tale elemento non sia contrastato da positive e contrarie risultanze probatorie), sia dei frequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente, verosimilmente interruttivi di qualunque progetto, non potendo concepirsi che un disegno delittuoso includa anche gli arresti, l'espiazione delle pene e le riprese del fantomatico progetto esecutivo" (Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, M., Rv. 273984).

Secondo l'id quod prelumque accidit i periodi di detenzione o di trattamento sono da considerare in linea di massima interruttivi del disegno criminoso, essendo arduo concepire un progetto che includa anche gli arresti, l'espiazione delle pene e la successiva ripresa del piano delittuoso (così VrIL già: Sez. 1, n. 403 del 24/01/1994, Marino, Rv. 196965), avendo la giurisprudenztTrrrito che la detenzione in carcere o altra misura limitativa della libertà personale, subita dal condannato nel periodo intercorrente tra i reati separatamente giudicati, non è di per sé idonea a escludere l'identità del disegno criminoso e non esime il giudice dalla verifica in concreto di quegli elementi (quali ad esempio la distanza cronologica, le modalità esecutive, le abitudini di vita, la tipologia dei reati, l'omogeneità delle violazioni, etc.) che possono rivelare la preordinazione di fondo che unisce le singole violazioni (Sez. 1, n. 32475 del 19/06/2013, Taraore, Rv. 256119).

Ciò premesso, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato, nel respingere l'istanza, molteplici elementi di fatto in forza dei quali ha tratto la convinzione che non vi siano elementi per ritenere che i reati giudicati possano essere uniti dal vincolo della continuazione in sede esecutiva, evidenziando, in particolare: - il difetto di qualunque elemento da cui possa desumersi una preventiva programmazione (e addirittura un'astratta programmabilità) degli episodi delittuosi; - il lasso di tempo trascorso, le differenti modalità del fatto sotto il profilo sia spaziale che temporale;- l'applicazione di misure cautelari.

Il Collegio ritiene che il percorso logico argomentativo dell'ordinanza impugnata, che non è certo affetta da difetto di motivazione, appaia assolutamente coerente e non contraddittorio, essendo stata motivatamente esclusa la ricorrenza degli indicatori specifici sopra ricordati. Il giudice dell'esecuzione, come detto, non si è sottratto a tale puntuale verifica, di cui ha dato conto con completa e corretta motivazione, mentre il ricorso è generico. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il Consiglieres nsor NO Il Presidente EN