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Ordinanza — n. 31324/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against confiscation of weapons, ruling facts are for trial court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31324/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to revoke the confiscation of weapons. The appellant argued for a different factual assessment and the revocation of confiscation, but the court held that re-evaluating facts is the exclusive domain of the trial judge. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 4 L. n. 110/1975; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation lacks power to re-evaluate factual elements established by the trial court, reserving such assessment exclusively to the judge of merit, and confiscation of weapons is mandatory.

Parole chiave

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confiscation of weapons mandatory confiscation Court of Cassation powers factual re-evaluation trial court jurisdiction inadmissible appeal court costs infrazioni contro i beni culturali

Disposizioni normative citate

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Art. 4 L. n. 110 del 1975
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di SASSARI, con sentenza in data 29/03/2019, condannava alla pena di euro 1.000 di ammenda PALMAS RAIMONDO in relazione al reato di cui all art. 4 L.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv.
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia
207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv.
Sez. 1, n. 14685 del 28/03/2008, P.G. in proc. Pinna
La confisca è obbligatoria in tema di armi (Sez. 1, n. 14685 del 28/03/2008, P.G. in proc. Pinna, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMAS RAIMONDO nato il 10/02/1977 avverso la sentenza del 29/03/2019 del TRIBUNALE di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di SASSARI, con sentenza in data 29/03/2019, condannava alla pena di euro 1.000 di ammenda PALMAS RAIMONDO in relazione al reato di cui all art. 4 L. n. 110 del 1975 Propone appello, qualificato come ricorso per cassazione, l'imputato, deducendo: - l'erronea valutazione del fatto; - la revoca della confisca per violazione del diritto di proprietà. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. La confisca è obbligatoria in tema di armi (Sez. 1, n. 14685 del 28/03/2008, P.G. in proc. Pinna, Rv. 239835). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il Consiglier E Il Presidente ri-g-F7C I )SiTATZI --....._...... ENRICO GIUSEPPE SANDRINI N