Italian Court dismisses appeal claiming life sentence violates constitution and human rights principles.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Francesco Grasso's appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of his request to commute his life sentence. Grasso argued that the perpetuum mobile penalty violates constitutional and human rights standards, but the Court noted that the Italian prison system has transformed life imprisonment into a non-perpetual penalty compatible with human dignity. Consequently, the Court ruled that the constitutional question was manifestly unfounded and dismissed the appeal without examining the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 22 cod. pen.; Art. 27 Cost.; The life sentence is no longer considered a perpetual penalty and does not violate constitutional or human rights principles when the legal system allows for commutation, suspension, or early release.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSO FRANCESCO nato a SAN LUCA il 27/01/1953 avverso l'ordinanza del 14/12/2020 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di TORINO - giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 14/12/2020, rigettava la richiesta di commutazione della pena dell'ergastolo avanzata da GRASSO FRANCESCO. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge con riferimento alla illegittimità della pena perpetua. Il ricorso è inammissibile. Si è da tempo chiarito che "E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 cod. pen. in riferimento all'art. 27 Cost., perché la pena dell'ergastolo, a seguito dell'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, ha cessato di essere una pena perpetua e quindi non può dirsi contraria al senso di umanità, essendo, peraltro, non incompatibile con la grazia e con la possibilità di un reinserimento incondizionato del condannato nella società libera.
In motivazione, la Corte ha rilevato come anche nell'elaborazione giurisprudenziale della Corte EDU la pena dell'ergastolo sia ritenuta compatibile con i principi di cui all'art. 3 CEDU, in tutti quei casi in cui la legislazione nazionale consente al soggetto adulto la possibilità di riesame della pena stessa per commutarla, sospenderla, porvi fine o accordare la liberazione anticipata" (Sez. 1, n. 34199 del 12/04/2016, Aguila Rico, Rv. 267656). Il ricorso si limita a sostenere l'illegittimità della pena dell'ergastolo;0\ i. ho-0 Ve.4(....• • d et, Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il Presidente TATA ENRICO GIUSEPPE SANDRINI IN N CA L