Cassation dismisses appeal against conditional suspension revocation due to unproven prior conviction knowledge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the execution judge correctly revoked the conditional suspension based on subsequent convictions without needing to verify the judge's prior knowledge. The appellant argued the revocation was illegal because the granting judge failed to ascertain previous convictions, but the Court held the statutory revocation mechanism operates automatically upon new judgments. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 168, first paragraph, no. 1, Criminal Code; Art. 164, last paragraph, Criminal Code: The revocation of conditional suspension operates by law upon subsequent convictions within the five-year period, rendering any claim regarding the granting judge's lack of knowledge of prior convictions legally unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVITTERI ANTONINO nato a RAVANUSA il 04/08/1972 avverso l'ordinanza del 11/01/2021 del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di AGRIGENTO - giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 11/01/2021, revocava il beneficio della sospensione condizionale concesso con tre sentenze a SAVITTERI ANTONINO, per essere stato il medesimo, entro i successivi cinque anni dal passaggio in giudicato di dette sentenze, condannato per altro delitto. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge per non essere stata accertata la conoscenza, da parte del giudice che ha concesso i benefici, delle precedenti condanne. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
La causa di revoca di cui all'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen. opera di diritto a causa delle successive due sentenze di condanna, cui fa esplicito riferimento il giudice dell'esecuzione, intervenute entro il quinquennio dal passaggio in giudicato, sicché nessun accertamento in merito a quanto dedotto doveva essere compiuto. La revoca "a catena" è, del resto, pienamente legittima (Sez. 1, n. 15535 del 12/11/2019 - dep. 2020, PETRUCCI, Rv. 278980, ha chiarito che "Una condanna a pena condizionalmente sospesa può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente, solo se la seconda sospensione sia anch'essa revocata per effetto di una ulteriore condanna - intervenuta anche successivamente al quinquennio dall'irrevocabilità della prima condanna - non operando, in siffatta ipotesi, il disposto di cui all'ultima parte dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. - espressamente richiamato dal primo comma dell'art. 168 stesso codice - dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano due sole condanne a pena sospesa").
Il giudice dell'esecuzione ha, in effetti, fatto corretta applicazione del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale "La revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell'esecuzione quando, entro i termini previsti dall'art. 163 cod. pen., sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia state'già accordato il beneficio, anche se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura, poiché la valutazione di meritevolezza per la concessione di questa compete al solo giudice della cognizione" (Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, AHMETOVIC, Rv. 280682).
Il ricorso insiste nel sostenere una tesi giuridica palesemente infondata. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il Consigliere Es sore ST E Il Presidente ENR