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Ordinanza — n. 31320/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for filing outside statutory grounds regarding plea agreement sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31320/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was filed outside the specific grounds permitted by the new procedural code for challenging plea agreement sentences. The appellant argued for annulment based on legal violations and flaws in the reasoning regarding responsibility, but the court noted that such arguments are no longer admissible under the updated statute. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea agreement sentencing are limited to specific grounds such as the expression of the defendant's will or legal error, excluding general defects in reasoning or responsibility.

Parole chiave

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plea agreement sentencing inadmissible appeal de plano dismissal procedural code court costs award violazioni della legge sulle armi motivi che possono invocarsi concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, con sentenza in data 19/02/2021, applicava nei confronti di COZZOLINO GIUSEPPE la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all'art.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n. 38235
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COZZOLINO GIUSEPPE nato a POMIGLIANO D'ARCO il 16/04/1997 avverso la sentenza del 19/02/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, con sentenza in data 19/02/2021, applicava nei confronti di COZZOLINO GIUSEPPE la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all'art. 678 CP 5 . io L i ti Ricorre COZZOLINO GIUSEPPE, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante:

Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Il Presidente ITE 1: ENRICO GIUSEPPE SANDRINI IN +A TA CAN' LER