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Ordinanza — n. 31319/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of concrete indicators for criminal continuity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31319/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of a request for criminal continuity in enforcement proceedings. The appellant argued for continuity based on four prior judgments, but the execution judge found no evidence of premeditation, temporal proximity, or systematic planning linking the offenses. The Court affirmed that without concrete indicators of programmatic intent, the mere presence of some factors is insufficient to establish continuity.

Regesto Legislator

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Art. 257 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The recognition of criminal continuity in enforcement proceedings requires a thorough verification of concrete indicators such as homogeneity of violations, spatial-temporal contiguity, and premeditation; mere presence of some factors is insufficient if subsequent crimes result from temporary determination.

Parole chiave

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criminal continuity enforcement proceedings premeditation requirement inadmissible appeal Sezioni Unite precedent rinvio del dibattimento ritardo ingiustificato dell'azione penale impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 257 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISENOVSKI DZUBRIJEL nato in MACEDONIA il 21/04/1979 avverso l'ordinanza del 28/12/2020 del TRIBUNALE di PESAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di PESARO - giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 28/12/2020, rigettava la richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva avanzata da ISENOVSKI DZUBRIJEL in relazione a quattro sentenze. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile. È bene premettere che secondo l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione "il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea" (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Ciò premesso, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato, nel respingere l'istanza, molteplici elementi di fatto in forza dei quali ha tratto la convinzione che non vi siano elementi per ritenere che i reati giudicati possano essere uniti dal vincolo della continuazione in sede esecutiva, evidenziando, in particolare: - il difetto di qualunque elemento da cui possa desumersi una preventiva programmazione (e addirittura un'astratta programmabilità) degli episodi delittuosi; - il lasso di tempo trascorso, le differenti modalità del fatto sotto il profilo sia spaziale che temporale;

Il Collegio ritiene che il percorso logico argomentativo dell'ordinanza impugnata, che non è certo affetta da difetto di motivazione, appaia assolutamente coerente e non contraddittorio, essendo stata motivatamente esclusa la ricorrenza degli indicatori specifici sopra ricordati. Il giudice dell'esecuzione, come detto, non si è sottratto a tale puntuale verifica, di cui ha dato conto con completa e corretta motivazione, mentre il ricorso è generico. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 IL;...cyrígrg • e Este o e ST F O "•I Il Presidente ENRICO G