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Ordinanza — n. 31318/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution judge's refusal to apply criminal continuance due to lack of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31318/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the execution judge's refusal to apply the legal doctrine of criminal continuance. The appellant argued for the application of this doctrine regarding three prior judgments, but the lower court found no evidence of premeditation or spatial-temporal contiguity between the offenses. The supreme court affirmed that the execution judge correctly applied the requirement for concrete indicators of planning, rejecting the appellant's generic arguments as insufficient to prove the necessary continuity.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: The recognition of criminal continuance in execution proceedings requires a thorough verification of concrete indicators such as homogeneity of violations, spatial-temporal contiguity, and premeditation, without which the doctrine cannot be applied.

Parole chiave

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criminal continuance execution proceedings premeditation requirement inadmissible appeal procedural verification reiterazione di reati penali reato continuato piano di esecuzione delle pene

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 617 c.p.p.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHI CRISTINA nato a REGGIO EMILIA il 22/09/1977 avverso l'ordinanza del 13/01/2021 del TRIBUNALE di PESAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di PESARO - giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 13/01/2021, rigettava la richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva avanzata da BIANCHI CRISTINA in relazione a tre sentenze. Propone ricorso per cassazione la condannata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile. È bene premettere che secondo l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione "il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea" (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Ciò premesso, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato, nel respingere l'istanza, molteplici elementi di fatto in forza dei quali ha tratto la convinzione che non vi siano elementi per ritenere che i reati giudicati possano essere uniti dal vincolo della continuazione in sede esecutiva, evidenziando, in particolare: - il difetto di qualunque elemento da cui possa desumersi una preventiva programmazione (e addirittura un'astratta programmabilità) degli episodi delittuosi; - il lasso di tempo trascorso, le differenti modalità del fatto sotto il profilo sia spaziale che temporale;

Il Collegio ritiene che il percorso logico argomentativo dell'ordinanza impugnata, che non è certo affetta da difetto di motivazione, appaia assolutamente coerente e non contraddittorio, essendo stata motivatamente esclusa la ricorrenza degli indicatori specifici sopra ricordati. Il giudice dell'esecuzione, come detto, non si è sottratto a tale puntuale verifica, di cui ha dato conto con completa e corretta motivazione, mentre il ricorso è generico. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.Così deciso il 01/07/2021 Il Consigliere Es nsore STEF O Il Presidente ENRICO GIUSEPPE SANDRINI