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Ordinanza — n. 31317/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution judge's refusal to apply criminal continuance due to lack of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31317/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the execution judge's refusal to apply the legal doctrine of criminal continuance. The appellant argued for a continuance based on two prior judgments, but the execution judge found no evidence of premeditation, temporal contiguity, or systematic planning linking the offenses. The court affirmed that the execution judge correctly applied the Supreme Court's established criteria, noting the appellant's appeal was generic and failed to rebut the factual findings regarding the lack of programmatic intent.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017: The application of criminal continuance in execution proceedings requires a rigorous verification of specific indicators including homogeneity of violations, spatial-temporal contiguity, and premeditation, rejecting mere presence of isolated factors as insufficient proof of a programmed life pattern.

Parole chiave

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criminal continuance execution proceedings premeditation requirement spatial temporal contiguity inadmissible appeal systematic planning execution judge esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCO LORIS nato a PINEROLO il 26/12/1963 avverso l'ordinanza del 02/03/2021 del TRIBUNALE di AOSTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di AOSTA - giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 02/03/2021, rigettava la richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva avanzata da BOCCO LORIS in relazione a due sentenze. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile. È bene premettere che secondo l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione "il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole- causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea" (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Ciò premesso, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato, nel respingere l'istanza, molteplici elementi di fatto in forza dei quali ha tratto la convinzione che non vi siano elementi per ritenere che i reati giudicati possano essere uniti dal vincolo della continuazione in sede esecutiva, evidenziando, in particolare: - il difetto di qualunque elemento da cui possa desumersi una preventiva programmazione (e addirittura un'astratta programmabilità) degli episodi delittuosi; - il lasso di tempo trascorso, le differenti modalità del fatto sotto il profilo sia spaziale che temporale;

Il Collegio ritiene che il percorso logico argomentativo dell'ordinanza impugnata, che non è certo affetta da difetto di motivazione, appaia assolutamente coerente e non contraddittorio, essendo stata motivatamente esclusa la ricorrenza degli indicatori specifici sopra ricordati. Il giudice dell'esecuzione, come detto, non si è sottratto a tale puntuale verifica, di cui ha dato conto con completa e corretta motivazione, mentre il ricorso è generico. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il Consigliere Estensor