Italian court dismisses prisoner's appeal for a metal comb, ruling it lacks legal protection as a mere aesthetic interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of a prisoner's request for a metal comb. The detainee argued that denying the metal tool violated his right to health and safety, while the administration maintained it was a necessary security measure. The court ruled that the request constituted a mere factual interest regarding personal aesthetics rather than a protected subjective right, thus failing to meet the threshold for judicial intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35-bis ord. pen.; Art. 69, comma 6 ord. pen.: A prisoner's request for a specific personal item like a metal comb, denied for security reasons, does not constitute a protected subjective right or a concrete infringement of rights if it pertains to aesthetic preferences rather than essential health needs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURIANO FRANCESCO nato a MESSINA il 04/10/1984 avverso l'ordinanza del 14/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di PERUGIA, con ordinanza in data 14/01/2021, rigettava il reclamo avverso il provvedimento in data 30/12/2019 con il quale il Magistrato di sorveglianza di Spoleto aveva rigettato la richiesta di provvedimento inibitorio ex art. 35-bis ord. pen. di TURIANO FRANCESCO per ottenere la restituzione di una pinzetta in metallo, necessaria per la cura della persona e il conseguente diritto alla salute, non ravvisando un diritto soggetto e una disparità di trattamento ingiustificata, trattandosi di uno strumento pericoloso del quale non è ammessa l'introduzione in tutti gli istituti, se non nella versione in plastica.
Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge per la lesione del diritto alla salute derivante dalla impossibilità di attendere alla cura della persona, mancando il potere dell'Amministrazione di limitare l'uso di tali strumenti non diversi da altri, parimenti pericolosi, ma pur tuttavia ammessi. Il ricorso è inammissibile. La magistratura di sorveglianza ha rigettato il reclamo proposto dal detenuto ai sensi dell'art. 69, comma 6, ord. pen. Tale disposizione stabilisce che il Magistrato di sorveglianza "provvede a norma dell'articolo 35-bis sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti: [] b) l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti".
Il provvedimento impugnato non incorre nell'errore, in cui indulge invece il ricorrente, di confondere il diritto alla salute con un presunto diritto alla estetica della persona. Si tratta, infatti, di un mero interesse di fatto, privo di tutela. Del resto, il ricorso non critica la motivazione nella parte in cui ha posto in evidenza che l'introduzione di tali strumenti è vietata, per ragioni di sicurezza, in tutti gli istituti; si tratta di una legittima misura precauzionale da cui non deriva alcuna lesione di diritti soggettivi. Si tratta, nel caso oggetto del giudizio, di un'attività amministrativa a contenuto discrezionale, essendo previsto un generico obbligo di adoperarsi, sicché soltanto l'assoluta carenza di azione da parte della pubblica amministrazione potrebbe semmai determinare l'interesse del detenuto a far intervenire l'autorità giudiziaria ex art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen.
Appare, quindi, evidente che, nel caso di specie, non sussiste una situazione soggettiva tutelabile, né una concreta lesione di un diritto soggettivo. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. 'L
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il