Criminal appeal dismissed de plano due to lack of standing as filed personally after legislative change.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the appellant filed the request personally after a specific legislative amendment took effect. The lower court had previously rejected the request for home detention, and the appellant failed to develop substantive grounds for the appeal. Consequently, the court ruled that the appellant lacked standing under the new procedural rules and ordered them to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal filed personally by a party against a measure issued under new procedural rules is inadmissible due to lack of standing.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBATO SALVATORE nato a NAPOLI il 01/02/1961 avverso l'ordinanza del 21/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il Tribunale di SORVEGLIANZA di PERUGIA, con ordinanza in data 21/01/2021, rigettava l'istanza di detenzione domiciliare avanzata da BARBATO SALVATORE. Ricorre BARBATO SALVATORE, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, senza sviluppare motivi. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro cinquecento a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il Consigliere Estensore Il Presidente ENRICO GIUSEPPE SANDRINI —5 DEPOSITATA IN CANC