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Ordinanza — n. 31313/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses personal extraordinary appeal as inadmissible due to lack of standing and late filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31313/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the extraordinary appeal filed by Bianchini Egidio inadmissible de plano. Bianchini argued that the lower court erred in fact by judging in the absence of the accused and without notifying the decision. The court rejected this, ruling the appeal was personally filed and untimely under new procedural laws.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An extraordinary appeal filed personally by the applicant after the entry into force of the new law is inadmissible for lack of standing and timeliness.

Parole chiave

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extraordinary appeal lack of standing personal filing procedural timeliness de plano dismissal criminal procedure code costs of appeal allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
E' pervenuta memoria( h dl I L 55 a il:A-so ni 1 4-, Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 625-bis cod. proc. pen
Ricorre BIANCHINI EGIDIO, personalmente, che denuncia ex art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso straordinario proposto da: BIANCHINI EGIDIO nato a MASSAROSA il 07/08/1952 avverso la sentenza del 21/02/2012 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Con il provvedimento impugnato (sentenza n. 14766/2012 del 21/02/2012; dep. in data 17/4/2012), la CORTE DI CASSAZIONE di ROMA ha dichiarato inammissibile il ricorso di BIANCHINI EGIDIO avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze in data 15/4/2010. Ricorre BIANCHINI EGIDIO, personalmente, che denuncia ex art. 625-bis cod. proc. pen. l'errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte nel giudicare in assenza l'imputato e senza procedere alla notificazione della decisione. E' pervenuta memoria( h dl I L 55 a il:A-so ni 1 4-, Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

Il ricorso straordinario, proposto in data 22/03/2021 tramite atto redatto personalmente inviato per posta alla Corte Suprema, è inammissibile perché personale e tardivo, alla luce del termine previsto dalla legge. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il Consigliere Estensore • STE NO RI Il Presidente ENRICO GIUSEPPE SANDRINI DEPOSlT