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Ordinanza — n. 31312/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for alleging facts and generic risks without challenging specific sentencing court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31312/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Antonio Frazzano's appeal inadmissible for failing to substantiate legal violations regarding his release measures. The lower court had denied home detention and social service placement due to the defendant's minimization of responsibility and lack of verified social reintegration efforts. The court rejected the appellant's arguments as fact-based complaints that do not engage with the specific factual and motivational reasoning of the sentencing tribunal.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against sentencing court decisions are inadmissible if they allege facts or generic risks without specifically challenging the court's factual and motivational reasoning, as the supreme court cannot substitute its own merit evaluation for that of the lower tribunal.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal sentencing court review factual allegations home detention measures social service placement merit evaluation procedural inadmissibility soppressione dell'aiuto sociale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone
Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013 dep. 2014, Naretto
Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRAZZANO ANTONIO nato a LUCERA il 28/07/1967 avverso l'ordinanza del 27/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di BARI, con ordinanza in data 27/10/2020, dichiarava inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare e rigettava quella di affidamento al servizio sociale, ammettendo FRAZZANO ANTONIO alla semilibertà (cumulo Procura generale presso la Corte d'appello di Bari in data 25/6/2020). Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle più ampie misure alternative richieste. Il ricorso è inammissibile poiché propone motivi versati in fatto, finalizzati a investire la Corte del compito di sostituirsi alle valutazioni di merito compiute dal Tribunale di sorveglianza, valutazioni con le quali, del resto, il ricorso non si confronta.

Va, anzitutto, evidenziato che il ricorso non sviluppa censure sulla detenzione domiciliare, limitandosi a evidenziare un generico rischio di contrarre il COVID-19 in ambiente carcerario, sicché sotto tale profilo è inammissibile. E' inammissibile la censura sul vizio motivazionale circa l'affidamento al servizio sociale, non risultando, del resto, sviluppata alcuna argomentazione a sostegno della denunciata violazione di legge. La giurisprudenza di legittimità è orientata ad affermare che "ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva" (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602).

La giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che «in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato" (Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013 dep. 2014, Naretto, Rv. 258402), pur essendo necessario ancorare tale prognosi a dati fattuali obiettivi quali, ad esempio, l'avvio del reinserimento sociale per saggiare l'affidabilità del condannato.

Si è in proposito chiarito che "prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza, pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare la attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere" (Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037).

Con riguardo all'affidamento al servizio sociale il Tribunale di sorveglianza ha logicamente fatto riferimento alle condanne e alle pendenze giudiziarie nonché alla negativa valutazione dei servizi sociali in ordine all'effettiva esistenza dell'attività lavorativa allegata e alla tendenza del condannato a minimizzare le proprie responsabilità, segno giudicato espressivo di una neppure avviata revisione, e una sospetta strumentalità del ricercato contatto con i servizi sociali perché verosimilmente finalizzato a evitare le conseguenze, sociali e famigliari, della paventata carcerazione.

Il ricorso è inammissibile perché, formulando doglianze a contenuto confutativo, rispetto alla valutazione compiuta dal Tribunale di sorveglianza, è versato in fatto e generico la' dove, tra l'altro, non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che evidenzia la necessità di procedere a una graduale concessione dei benefici penitenziari allo scopo di verificare la serietà del percorso di risocializzazione che risulta indiziariamente rappresentato dalla dichiarazione del condannato di avere, almeno in parte, compreso il disvalore dei propri comportamenti, ma che richiede una puntuale e obiettiva verifica della serietà di tale manifestato convincimento mediante la graduale concessione di benefici specificamente caratterizzati dalla ripresa di contatto con l'ambiente sociale, benefici che, però, sono stati giudicati prematuri e inadeguati al percorso di socializzazione secondo una prospettiva individualizzata.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il Consigli stensore PR