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Ordinanza — n. 31308/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31308/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31308/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIASSE AIDARA nato in SENEGAL il 12/02/1982 avverso l'ordinanza del 27/02/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di FOGGIA - giudice dell'esecuzione, con provvedimento reso de plano in data 27/02/2021, dichiarava inammissibile l'istanza di correzione avanzata da NIASSE AIDARA in relazione al dispositivo della sentenza pronunciata dal medesimo Tribunale in data 21/09/2017 nel quale era omessa la indicazione, pur presente nella motivazione, del beneficio della sospensione condizionale della pena. nit1“5€7, Propone ricorso per cassazione Crrrrrata_r?S„' deducendo violazione di legge con riferimento al rigetto dell'istanza di correzione, apparendo chiaro l'intento del giudice di concedere il beneficio.

Regesto Legislator

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art. 444 c.p, art. 547 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 130 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 31308/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Infatti, l'errore in cui, in ipotesi, sarebbe incorso il giudice di primo grado determina un vizio deducibile con l'impugnazione, sicché rimane coperto dal giudicato quando l'impugnazione non sia validamente proposta e il vizio dedotto. La correttezza di tale impostazione ermeneutica si apprezza chiaramente allorché si ponga attenzione alla giurisprudenza in tema di impugnazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in cui si deduca l'errore relativo alla mancata indicazione nel dispositivo del beneficio sul quale si era raggiunto l'accordo.

Parole chiave

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sospensione condizionale della pena adeguamento della pena remissione della pena differimento dell'esecuzione della pena motivi di cassazione rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
255421), non potendosi, per contro fare applicazione, così come suggerito dal ricorrente, dell'orientamento che riguarderebbe la correzione delle sentenze ex art. 444 c.p.p., per la specificità della pronuncia che ha riguardo alla esistenza di un accordo sulla concessione del beneficio.
art. 547 cod. proc. pen
art. 444 cod. proc. pen
La correttezza di tale impostazione ermeneutica si apprezza chiaramente allorché si ponga attenzione alla giurisprudenza in tema di impugnazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 130 cod. proc. pen
103, in relazione alle quali, peraltro, la Corte ha osservato che la tipizzazione, come particolare causa di correzione, della rettifica della specie e della quantità della pena per errore di denominazione o di computo non esclude l'applicabilità della procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIASSE AIDARA nato in SENEGAL il 12/02/1982 avverso l'ordinanza del 27/02/2021 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di FOGGIA - giudice dell'esecuzione, con provvedimento reso de plano in data 27/02/2021, dichiarava inammissibile l'istanza di correzione avanzata da NIASSE AIDARA in relazione al dispositivo della sentenza pronunciata dal medesimo Tribunale in data 21/09/2017 nel quale era omessa la indicazione, pur presente nella motivazione, del beneficio della sospensione condizionale della pena. nit1“5€7, Propone ricorso per cassazione Crrrrrata_r?S„' deducendo violazione di legge con riferimento al rigetto dell'istanza di correzione, apparendo chiaro l'intento del giudice di concedere il beneficio.

In data 10/6/2021 è pervenuta memoria con la quale si sottolinea la tempestività del ricorso. Il ricorso, per quanto tempestivo, è inammissibile poiché manifestamente infondato. Deve essere, anzitutto, chiarito che il provvedimento che conterrebbe l'errore non è una sentenza con motivazione contestuale, per cui la stessa non vale a integrare il dispositivo, ma piuttosto una sentenza con motivazione riservata, sicché il dispositivo costituisce l'unica statuizione cui fare riferimento. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, tenuto ben distinte le diverse ipotesi; si è affermato che "Nell'ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza (nella specie, di tipo contestuale) dipenda da un errore nella materiale indicazione della pena nel dispositivo e dall'esame della motivazione emerga in modo chiaro ed evidente la volontà del giudice, potendosi ricostruire il procedimento seguito per determinare la sanzione, la motivazione prevale sul dispositivo (Sez. 4, n. 26172 del 19/05/2016, Ferlito, Rv. 267153), mentre lo stesso non può dirsi quando la motivazione viene estesa in un momento successivo.

Va, dunque, data continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale "In tema di sospensione condizionale della pena, laddove ne sia indicata la concessione nella sola motivazione ma non nel dispositivo della sentenza, quest'ultimo prevale, costituendo esso l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto, a differenza della motivazione che ha, invece, solo funzione strumentale" (Sez. 4, n. 12929 del 04/12/2012 - dep. 2013, Florea, Rv. 255421), non potendosi, per contro fare applicazione, così come suggerito dal ricorrente, dell'orientamento che riguarderebbe la correzione delle sentenze ex art. 444 c.p.p., per la specificità della pronuncia che ha riguardo alla esistenza di un accordo sulla concessione del beneficio.

Del resto, si è chiarito da tempo che "Il contrasto tra dispositivo e motivazione, in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non determina la nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare tale divergenza mediante il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale ex art. 547 cod. proc. pen." (Sez. 6, n. 35802 del 27/04/2007, Manzi, Rv. 237422), prima dell'esperimento dei mezzi di impugnazione che tale rimedio precludono alla luce della chiara previsione del secondo periodo dell'art. 130, comma 1, cod. proc. pen. a tenore del quale "Se questo è impugnato, e l'impugnazione non è dichiarata inammissibile, la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione".

Infatti, l'errore in cui, in ipotesi, sarebbe incorso il giudice di primo grado determina un vizio deducibile con l'impugnazione, sicché rimane coperto dal giudicato quando l'impugnazione non sia validamente proposta e il vizio dedotto. La correttezza di tale impostazione ermeneutica si apprezza chiaramente allorché si ponga attenzione alla giurisprudenza in tema di impugnazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in cui si deduca l'errore relativo alla mancata indicazione nel dispositivo del beneficio sul quale si era raggiunto l'accordo.

Ebbene, si è chiarito che "In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, qualora nel dispositivo della sentenza, il giudice abbia omesso di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, cui era subordinata l'efficacia dell'accordo, e dal tenore della decisione possa desumersi che siffatta mancata pronuncia sia da ascrivere ad una mera omissione, si configura un'ipotesi di errore materiale che, in difetto di cause ostative alla concessione del beneficio, può essere emendato ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. anche dalla Corte di cassazione mediante diretta integrazione della sentenza sul punto.

Fattispecie soggetta "ratione temporis" alla disciplina anteriore alle previsioni di cui agli artt. 130, comma 1-bis, e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotte dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in relazione alle quali, peraltro, la Corte ha osservato che la tipizzazione, come particolare causa di correzione, della rettifica della specie e della quantità della pena per errore di denominazione o di computo non esclude l'applicabilità della procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. nel caso in cui essa sia affetta da altre ipotesi di errore materiale" (Sez. 1, n. 37243 del 25/06/2019, SARNO, Rv. 276839).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il Consigliere Estensore Il Presid