Ordinanza — n. 31307/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCUSO PANTALEONE nato a LIMBADI il 27/08/1961 avverso l'ordinanza del 04/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di ROMA, con ordinanza in data 04/02/2021, rigettava il reclamo proposto da MANCUSO PANTALEONE avverso il decreto ministeriale in data 3/12/2019 di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen. Ricorre il prevenuto che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla insussistenza dei presupposti legittimanti la proroga del regime penitenziario differenziato. Passando ad esaminare gli atti di ricorso, è bene ricordare che il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, che decide sul reclamo avverso il decreto del Ministro della giustizia che applica il regime differenziato di cui all'articolo 41-bis ord. pen, è impugnabile unicamente per violazione di legge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 31307/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCUSO PANTALEONE nato a LIMBADI il 27/08/1961 avverso l'ordinanza del 04/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di ROMA, con ordinanza in data 04/02/2021, rigettava il reclamo proposto da MANCUSO PANTALEONE avverso il decreto ministeriale in data 3/12/2019 di proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen. Ricorre il prevenuto che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla insussistenza dei presupposti legittimanti la proroga del regime penitenziario differenziato. Passando ad esaminare gli atti di ricorso, è bene ricordare che il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, che decide sul reclamo avverso il decreto del Ministro della giustizia che applica il regime differenziato di cui all'articolo 41-bis ord. pen, è impugnabile unicamente per violazione di legge.
Si è, da tempo, chiarito che "in tema di regime carcerario differenziato, è legittima la proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza per violazione di legge, in tale vizio ricomprendendosi, come mancanza della motivazione, tutti i casi nei quali essa appaia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare soltanto apparente o comunque non idonea - per evidenti carenze di coordinazione e per oscurità del discorso - a rendere comprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito" (Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv. 230303), e che "non costituisce violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975, l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi" (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Trigila, Rv. 260805).
Risultano quindi palesemente estranee ai limiti del sindacato attribuito a questa Corte di legittimità le doglianze sviluppate in merito alla adeguatezza della motivazione sulla perdurante operatività del sodalizio cui è stato ritenuto appartenere il ricorrente, perché si basata su specifici e dettagliati elementi che vengono contestati con argomentazioni di fatto. Sono, del resto, inammissibili, perché non consentite in sede di legittimità in quanto caratterizzate da doglianze di merito, le deduzioni difensive che riguardano l'assenza di rischi di contatto con l'esterno, risultando operativo il gruppo criminale e lo stesso prevenuto implicato in recenti indagini giudiziarie sul medesimo fenomeno.
In proposito, il Tribunale di sorveglianza si è puntualmente attenuto al principio di diritto secondo il quale «ai fini della proroga della sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento nei confronti dei soggetti condannati per taluno dei delitti menzionati dall'art. 41-bis, comma 2, legge 26 luglio 1975 n. 354, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti», essendo stati valorizzati specifici elementi di fatto che sono stati tratti da provvedimenti giudiziari a carico del prevenuto (Sez. 1, n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il Preside