Criminal appeal dismissed for lack of standing due to procedural timing violations under Italian Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Mario Fisiccella's appeal inadmissible de plano because he lacked legal standing to file it personally. Fisiccella challenged a decision by the Palermo Supervision Tribunal that failed to extend a previously granted sentence deferment. The court ruled that under the new procedural law, only the public prosecutor could file such appeals, rendering a personal filing by the defendant legally impossible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: A criminal appeal filed personally by a defendant against a measure issued under the new procedural regime is inadmissible due to lack of standing, as only the public prosecutor may exercise this right.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FISICHELLA MARIO nato a MESSINA il 08/03/1966 avverso l'ordinanza del 22/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di PALERMO, con ordinanza in data 22/10/2020, non prorogava il differimento della pena disposto con ordinanza del 21/5/2020 nei confronti di FISICHELLA MARIO. Ricorre FISICHELLA MARIO, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il ConsgJ.iereEsten Il Presidente ENRICO GIUSEPPE SANDRINI i DEPOSITATA