Cassation court dismisses appeal against conditional sentence revocation for new crime within five-year period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's revocation of a suspended sentence due to a new theft committed within five years of the original sentence becoming final. The court rejected the arguments regarding unfairness and lack of consideration for rehabilitation, noting the appellant failed to demonstrate the specific prerequisites required for a second suspended sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 168, comma 1, n. 1, cod. pen.; The revocation of a conditional sentence for a new crime within the five-year period is lawful if statutory prerequisites are met, and appeals based solely on general notions of injustice or the ratio of the benefit without proving the absence of eligibility are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEVERIN COSTELA nata in ROMANIA il 20/07/1978 avverso l'ordinanza del 17/12/2020 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di BOLOGNA - giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 17/12/2020, revocava ex art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso per il delitto di furto commesso in data 4/4/2008 a SEVERIN COSTELA con sentenza del Tribunale di Bologna in data 17/2/2009 (irrevocabile in data 30/5/2009) a causa della commissione (in data 6/4/2013) entro il quinquennio dal passaggio in giudicato, di un nuovo reato (sentenza tribunale di Bologna in data 28/11/2019 (irr. in data 17/5/2020).
Propone ricorso per cassazione la condannata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla disposta revoca perché si tratta di una disposizione irragionevole la' dove non tiene conto del tempo trascorso e della rieducazione del condannato. Il ricorso è inammissibile perché, lungi dal contestare la corretta applicazione della norma, sviluppa confuse censure sulla "ingiustizia" della disposizione ovvero il "travisamento" della ratio che regola il beneficio secondo la quale può essere concessa una seconda sospensione condizionale, dimenticando, però, di illustraihe la ricorrenza dei presupposti.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna deltaricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il Consigliere Estensore STEFAN PRILE Il Presidente D ENRICO GIUSEPPE SANDRINI IN EPOSITATA CAN