Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31301/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeals against settlement sentences are inadmissible de plano under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31301/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Giovanni Gravino and Maria Pina Sartori's appeals inadmissible de plano because they targeted a judgment rendered pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellants argued for annulment based on legal violations and defects in reasoning regarding their criminal responsibility and sentencing. The court ruled that appeals against settlement agreements must be rejected immediately as they fall outside the scope of permissible post-judgment remedies.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against judgments rendered pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are inadmissible de plano as they constitute an attempt to challenge a settlement agreement which is not subject to ordinary appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
settlement agreement inadmissible de plano Article 599-bis Article 610 criminal procedure code appeal rejection legal settlement pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del 23/12/2019, riducendo la pena inflitta a GRAVINO GIOVANNI e SARTORI MARIA PINA in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
legge n. 103 del 2017
- come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
art. 599-bis cod. proc. pen
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del 23/12/2019, riducendo la pena inflitta a GRAVINO GIOVANNI e SARTORI MARIA PINA in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GRAVINO GIOVANNI nato a NAPOLI il 23/11/1980 SARTORI MARIA PINA nata a NAPOLI il 16/07/1978 avverso la sentenza del 21/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del 23/12/2019, riducendo la pena inflitta a GRAVINO GIOVANNI e SARTORI MARIA PINA in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti. Ricorrono GRAVINO GIOVANNI e SARTORI MARIA PINA, a mezzo del difensore, che chiedono l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio.

Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla • Lrla responsabilità inammissibili. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 1/07/2 21 t re Il Presidente ENRICO GI1)SPPE SANDRINI