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Ordinanza — n. 31300/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as sentencing discretion falls within trial court's authority under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31300/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Resula3 Besmir inadmissible, rejecting his claim regarding the sentencing rationale. The appellant argued that the trial court's reduction of the sentence lacked proper motivation concerning aggravating and mitigating circumstances. The court ruled that sentencing falls within the trial judge's discretionary power and requires detailed justification only when the sentence deviates significantly from the standard range.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that the determination of criminal punishment is a matter of judicial discretion, and a cassation appeal challenging the congruity of the sentence is inadmissible unless the sentence is disproportionately high or the reasoning is illogical.

Parole chiave

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judicial discretion sentencing cassation appeal inadmissibility Italian Penal Code proportionality of punishment mitigating circumstances violazioni della legge sulle armi reati violenti abbandono per lesioni personali

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 c.p.p.
245596) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 582 cod. pen.
Art. 585 cod. pen.
art. 133 cod. pen
art. 616 c.p
245596) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario
pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv.
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro
le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RESULA3 BESMIR nato in ALBANIA il 04/10/1985 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 17/11/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di ROMA, in data 11/02/2020, nei confronti di RESULAJ BESMIR confermava la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 2 e 4 I. n. 895 del 1967 e, riqualificato il delitto ex art. 56, 575 cod. pen. in quello di cui agli artt. 582, 585 cod. pen., riduceva la pena ad anni 3 e mesi 8 di reclusione. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio.

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il Consiglie e Estensore APRILE Il Presidente ENRICO GIUSEPPE SAN DRINI