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Ordinanza — n. 31298/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31298/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31298/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIECO PASQUALE nato a CANOSA DI PUGLIA il 05/06/1983 avverso la sentenza del 18/06/2020 del TRIBUNALE di TRANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di TRANI, con sentenza in data 18/06/2020, condannava alla pena ritenuta di giustizia CHIECO PASQUALE in relazione al reato di cui all'art. 4, terzo comma, L n. 110 del 1975 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato anche con riguardo all'assoluzione ex art. 131- bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Sono generiche le doglianze sulla responsabilità. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 131- bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 31298/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 4, terzo comma, L n. 110 del 1975 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato anche con riguardo all'assoluzione ex art. 131- bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Sono generiche le doglianze sulla responsabilità. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi altri reati reato di poca entità punibilità oggetto pericoloso reati penali gravi

Disposizioni normative citate

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art. 131- bis cod. pen
110 del 1975 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato anche con riguardo all'assoluzione ex art. 131- bis cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIECO PASQUALE nato a CANOSA DI PUGLIA il 05/06/1983 avverso la sentenza del 18/06/2020 del TRIBUNALE di TRANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di TRANI, con sentenza in data 18/06/2020, condannava alla pena ritenuta di giustizia CHIECO PASQUALE in relazione al reato di cui all'art. 4, terzo comma, L n. 110 del 1975 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato anche con riguardo all'assoluzione ex art. 131- bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Sono generiche le doglianze sulla responsabilità. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Sono generiche anche le doglianze ex art. 131-bis cod. pen. perché il ricorso, che neppure deduce che l'istanza fosse stata avanzata nel giudizio di merito, si limita a invocare la pronuncia assolutoria per la negligenza del comportamento, mentre il Tribunale ha fatto riferimento al dolo e ai precedenti penali. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il Consigliere Este ANO AP Il Presidente • DEPOSITATA IN ENRICO GIUSEPPE SANDR