Sentenza — n. 31297/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALKANOVIC ITALIA nata a PRATO il 04/11/1975 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 20/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ASTI, in data 10/11/2016, nei confronti di °v.r. SALKANOVIC ITALIA in relazione al reato di cui alr2, commi primo e secondo, I n. 1423 del 1956 (ora art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011) per inottemperanza al provvedimento del Questore (foglio di via obbligatorio). Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, avuto riguardo alla decisiva circostanza che l'imputata non aveva da tempo la residenza in Torino, mentre di fatto dimorava, anche per i legami famigliari, in Asti.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 31297/2021 — snpen · Corte di Cassazione: SALKANOVIC ITALIA in relazione al reato di cui alr2, commi primo e secondo, I n. 1423 del 1956 (ora art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011) per inottemperanza al provvedimento del Questore (foglio di via obbligatorio). Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, avuto riguardo alla decisiva circostanza che l'imputata non aveva da tempo la residenza in Torino, mentre di fatto dimorava, anche per i legami famigliari, in Asti.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SALKANOVIC ITALIA nata a PRATO il 04/11/1975 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 20/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ASTI, in data 10/11/2016, nei confronti di °v.r. SALKANOVIC ITALIA in relazione al reato di cui alr2, commi primo e secondo, I n. 1423 del 1956 (ora art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011) per inottemperanza al provvedimento del Questore (foglio di via obbligatorio). Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, avuto riguardo alla decisiva circostanza che l'imputata non aveva da tempo la residenza in Torino, mentre di fatto dimorava, anche per i legami famigliari, in Asti.
Il ricorso non è inammissibile, sicché è doveroso rilevare la prescrizione del reato. Come risulta dagli atti, in effetti, risulta la cancellazione per irreperibilità dai registri anagrafici della lt indicata residenza (Torino), mentre non è infondataffiuestione della dimora abituale in Asti. La sentenza va, dunque, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione lVì,cjitv,do n 444-3 ZZ, ?,. 20 4 5"
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 01/07/2021 Il Consigliere Estensore NO AP ILE Il Presidente ENRICO GI9S.EPP