Ordinanza — n. 31295/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEIRISPULLE ANTON ROSHAN SUNIMAL nato in SRI LANKA il 27/06/1977 avverso la sentenza del 14/12/2020 del GIUDICE DI PACE di MESSINAfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO Il GIUDICE DI PACE di MESSINA, con sentenza in data 14/12/2020, condannava alla pena di euro 6.000 di ammenda PEIRISPULLE ANTON ROSHAN SUNIMAL in relazione al reato di cui all'art. 10- bis d.lgs. n. 286 del 1998 Propone appello, trasmesso a questa Corte a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., trattandosi di sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda, l'imputato, tramite il difensore, deducendo l'insussistenza del fatto. Il difensore che ha sottoscritto l'impugnazione non è iscritto all'albo dei cassazionisti, sicché il ricorso è inammissibile a mente degli artt. 591, comma 1, lett. a), 613 cod. proc. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 31295/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 10- bis d.lgs. n. 286 del 1998 Propone appello, trasmesso a questa Corte a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., trattandosi di sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda, l'imputato, tramite il difensore, deducendo l'insussistenza del fatto. Il difensore che ha sottoscritto l'impugnazione non è iscritto all'albo dei cassazionisti, sicché il ricorso è inammissibile a mente degli artt. 591, comma 1, lett. a), 613 cod. proc. pen..
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEIRISPULLE ANTON ROSHAN SUNIMAL nato in SRI LANKA il 27/06/1977 avverso la sentenza del 14/12/2020 del GIUDICE DI PACE di MESSINAfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il GIUDICE DI PACE di MESSINA, con sentenza in data 14/12/2020, condannava alla pena di euro 6.000 di ammenda PEIRISPULLE ANTON ROSHAN SUNIMAL in relazione al reato di cui all'art. 10- bis d.lgs. n. 286 del 1998 Propone appello, trasmesso a questa Corte a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., trattandosi di sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda, l'imputato, tramite il difensore, deducendo l'insussistenza del fatto. Il difensore che ha sottoscritto l'impugnazione non è iscritto all'albo dei cassazionisti, sicché il ricorso è inammissibile a mente degli artt. 591, comma 1, lett. a), 613 cod. proc. pen..
Può procedersi alla relativa declaratoria de plano in quanto in tema di ricorso per cassazione, la declaratoria di inammissibilità può essere effettuata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, O cod. proc. pen. come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, anche el2 l'atto impugnato rientri, ratione temporis, sotto il vigore della previgente disciplina che non prevedeva tale rito, trattandosi di causa di inammissibilità già prevista e riferendosi il novum introdotto nella disposizione citata, solo al procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione e non al regime delle impugnazioni» (Sez. 1, n. 52268 del 07/11/2017, Nim, Rv. 271264).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/07/2021 Il Consigliere ore STE E Il Presidente ENRICO GIUSEPPE SANDRI