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Ordinanza — n. 31294/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against conviction for electoral corruption and illegal weapon possession due to lack of admissibility and insufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31294/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Giovanni and Ciro Massella inadmissible, ordering them to pay procedural costs. The appellants argued that the lower court failed to properly assess their mitigating circumstances and lacked sufficient reasoning regarding their roles in electoral corruption and illegal weapon possession. The court rejected these claims, finding the first-instance judgment's reasoning was not manifestly illogical and that the defense's arguments were unfounded and insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 416 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals must be admissible and based on specific grounds; courts reject appeals where the lower judgment's reasoning is not manifestly illogical and the defense fails to provide sufficient justification for a new assessment of facts or sentencing.

Parole chiave

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inadmissible appeals electoral corruption illegal weapon possession mitigating circumstances procedural costs manifestly illogical sentencing equivalence membri della famiglia

Disposizioni normative citate

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Art. 416 cod. pen.
Col primo motivo di impugnazione il difensore lamenta violazione dei disposti di cui all'art. 416 cod. pen. con riguardo altresì ai commi 1 e 5 eltj -3 e di cui agli artt.
Art. 616 cod. proc. pen.
I ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 416 cod. pen
Col primo motivo di impugnazione il difensore lamenta violazione dei disposti di cui all'art. 416 cod. pen.
artt. 533 cod. proc. pen
Col primo motivo di impugnazione la difesa deduce violazione degli artt. 533 cod. proc. pen.
art. 646 cod. pen
75); - dalla stessa emerge, inoltre, il collegamento con la vicenda relativa all'Associazione Centro Onlus che presenta profili di rilievo penalistico ai sensi del delitto di cui all'art. 646 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MASSELLA GIOVANNI nato a TORRE DEL GRECO il 26/04/1977 MASSELLA CIRO nato a TORRE DEL GRECO il 19/09/1995 avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; RILEVATO IN FATTO Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Torre Annunziata, che affermava la penale responsabilità di Giovanni Massella in ordine alla partecipazione, con ruolo di promotore ed organizzatore, ad associazione per delinquere finalizzata a delitti di corruzione elettorale (sub 1) e alla commissione di delitti di tale tipo (sub 2 e 5) e, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante, e ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni 2, mesi 2 e giorni 20 di reclusione; nonché di Ciro Massella in ordine alla partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata a delitti di corruzione elettorale (sub 1) e alla commissione di delitti di tale tipo (sub 2, 4, 8, 9, 10, 11 e 12), nonché di delitti di detenzione illegale di armi da guerra e di armi comuni da sparo (sub 19 e 20) e, pertanto, ritenuta la continuazione tra i delitti di cui ai capi 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11 e 12 e fra i delitti di cui ai capi 19 e 20, lo condannava per i primi alla pena di anni tre di reclusione e per i secondi alla pena di un anno di reclusione ed euro 2.400,00 di multa, e così complessivamente alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 2.400,00 di multa.

Avverso tale sentenza Giovanni Massella ha proposto, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione. Col primo motivo di impugnazione il difensore lamenta violazione dei disposti di cui all'art. 416 cod. pen. con riguardo altresì ai commi 1 e 5 eltj -3 e di cui agli artt. 110, 132, 133 e 62 bis stesso codice. Rileva che nel caso in esame: - le condotte criminose sono riconducibili ad un periodo di riferimento estremamente ristretto (marzo-giugno 2018) nell'arco del quale le ipotesi corruttive comprovate risultano essere una cinquantina; - manca l'affectio societatis anche considerato che i soggetti che avrebbero dovuto essere legati da un vincolo di solidarietà risultano essersi reciprocamente denunciati; - il ruolo di Massella Giovanni quale promotore non è ben individuato dalla sentenza di primo grado e ancor meno dalla sentenza di secondo grado che si limita a richiamare la prima.

Il difensore si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante di cui all'art. 416, comma 5, cod. pen. e, quindi, della mancata individualizzazione della sanzione al caso concreto. Col secondo motivo di ricorso ci si duole del vizio di motivazione della sentenza impugnata che si limita a richiamare quella di primo grado. Avverso tale sentenza Ciro Massella ha proposto, altresì, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione. Col primo motivo di impugnazione la difesa deduce violazione degli artt. 533 cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost. e vizio di motivazione.

Ci si duole, con riguardo ai capi 19 e 20, che la detenzione di armi reali e non "giocattolo" sia stata ritenuta provata sulla base di conversazioni tra gli imputati avvenute tramite un'applicazione di messaggistica istantanea, senza alcun sequestro, nonostante l'imputato, che aveva ammesso anche condotte più gravi e non aveva motivo, quindi, di mentire, avesse affermato che si trattava di armi "giocattolo". Col secondo motivo la difesa lamenta che la sentenza non ha motivato sull'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in relazione a tutti i reati, erroneamente ritenendo che la richiesta difensiva afferisse ai soli reati di cui ai capi 19 e 20.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili, in quanto fondati su motivi non consentiti in questa sede, aspecifici e comunque manifestamente infondati. Invero, la sentenza impugnata con riguardo alla partecipazione associativa di Giovanni Massella con ruolo di promotore evidenzia che nessun dubbio sussiste in ordine alla stessa sulla base delle dichiarazioni rese dal suddetto, riscontrate non solo dalle dichiarazioni rese degli altri coimputati, ma anche dalle riprese video, dalle intercettazioni sull'utenza a lui in uso e dai sequestri. Rileva che: - risulta con certezza provata l'esistenza di un gruppo organizzato volto alla realizzazione di plurimi reati di corruzione elettorale e cementato dalla consapevolezza e volontà di fornire il proprio contributo per il perseguimento degli scopi comuni; - dalle stesse dichiarazioni di Massella emerge, invero, la costituzione di un'associazione tra più persone, che egli indica nominativamente, l'organizzazione con predisposizione di mezzi (comitato elettorale, materiale propagandistico, mezzi di locomozione, denaro ed altre elargizioni agli elettori) e riparto interno dei compiti per il perseguimento dello scopo comune costituito dalla consumazione di plurimi e indeterminati reati di corruzione elettorale tramite vere e proprie compravendite di voti; - da dette dichiarazioni e da quelle dei coimputati, confermate dalle intercettazioni in atti, risulta la finalizzazione ad una pluralità di illeciti penali, visto che il gruppo costituito consumava anche una serie di reati quali truffe e falsi per acquistare i voti, nonché minacce rivolte a soggetti coinvolti nella vicenda (reati per i quali non si procede in questo giudizio); - nella motivazione della sentenza di primo grado (pag. 63 e 67) viene dato conto delle dichiarazioni minatorie rivolte a Mangiacane e dell'intenzione di organizzare spedizioni punitive contro gli individui che avessero offeso Stefano Abilitato (pag. 75); - dalla stessa emerge, inoltre, il collegamento con la vicenda relativa all'Associazione Centro Onlus che presenta profili di rilievo penalistico ai sensi del delitto di cui all'art. 646 cod. pen.; - l'indeterminatezza del disegno criminoso risulta conclamata in atti e non residua dubbio sulla qualificazione del fatto come delitto associativo anziché concorso di persone nel reato; - Giovanni Massella, a conferma del ruolo apicale svolto nel contesto associativo, afferma sin dal primo interrogatorio di avere preso i contatti con i due personaggi di rilievo pubblico e dalle sue dichiarazioni emerge che era stata sua l'iniziativa di costituire "la squadra" ossia il gruppo che si sarebbe dovuto occupare dell'acquisto dei consensi elettorali, con le modalità illecite che descrive nel dettaglio; - tali dichiarazioni sono pienamente .riscontrate dalle captazioni delle chat intercorse tra Massella e Magliacano e delle conversazioni con Stefano Abilitato; - nella vicenda è ben chiaro il ruolo svolto dai referenti politici locali e quello rivestito dai sodali, direttamente impegnati nella compravendita dei voti in un gruppo organizzato capeggiato dai Massella.

La sentenza di appello, con riguardo poi all'invocata riduzione della pena inflitta a Giovanni Massella, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto all'aggravante di cui all'art. 416, quinto comma, cod. pen., rileva che: - il primo Giudice ha valorizzato il contributo reso alle indagini dall'imputato con le sue dichiarazioni, fissando la pena base sul minimo edittale previsto per il riconosciuto ruolo dell'imputato e con il giudizio di equivalenza ha evitato l'ulteriore aumento di pena previsto per l'aggravante oggettiva contestata e ritenuta in sentenza; - l'ulteriore riduzione della pena finale richiesta dalla difesa non trova ragionevole giustificazione a fronte della gravità dei fatti oggetto di giudizio.

La sentenza impugnata, inoltre, con riguardo alla posizione di Ciro Massella e ai reati di detenzione illegale di armi, osserva che: - le immagini estrapolate dal cellulare del suddetto che mostrano l'imputato impugnare delle pistole ed anche una mitraglietta, come già evidenziato dal primo Giudice, devono essere contestualizzate nelle conversazioni captate, nel corso delle quali gli interlocutori fanno certo ed inequivoco riferimento all'acquisto e alla detenzione di armi vere; - una volta compiuta l'operazione predetta le affermazioni dell'imputato, che ha ammesso nel corso dell'interrogatorio unicamente la detenzione di una pistola dichiarando che le altre armi erano armi giocattolo, appaiono senz'altro inverosimili alla luce del chiaro tenore delle conversazioni intercettate in cui interlocutore è l'imputato in prima persona.

Passando al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata rileva che la valutazione del primo Giudice, che ha motivato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche col numero e la gravità dei fatti contestati all'imputato e con il precedente a carico dello stesso, è condivisibile, «tenuto conto anche che per i fatti di detenzione di armi effettivamente contestati nel presente giudizio, di notevole allarme sociale, non vi è stata alcuna ammissione e che, come rilevato dal giudice in sentenza, il contributo fornito per le altre vicende è stato certamente condizionato, quanto al significato in termini di resipiscenza, dalla circostanza che Massella Giovanni aveva già riferito sui fatti e sul ruolo rivestito dal figlio», così r4,,,,„ o ;

Dette argomentazioni, non manifestamente illogiche e scevre da z1,1,14 -AceiLg R. giuridici, vengono confutate dai difensori nei termini di cui sopra, in parte anche generici e non autosufficienti oltre che manifestamente infondati, ripercorrendo aspecificamente gli stessi motivi di appello con cui si è ampiamente confrontata la sentenza impugnata, e, nel contempo, invitando ad una non consentita rivisitazione di elementi fattuali anche in punto di determinazione della pena. I ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri..

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dell