Ordinanza — n. 31293/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC DENIS nato a UDINE il 23/01/1980 avverso l'ordinanza del 26/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; RILEVATO IN FATTO Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di sorveglianza di Bolzano ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata nell'interesse di Hudorovic Denis. Avverso tale ordinanza Hudorovic, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione. Col primo motivo di impugnazione si deduce violazione del diritto di difesa per mancanza di rinvio del procedimento a seguito di legittimo impedimento del condannato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31293/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni, il ricorso, che insiste genericamente sulla circostanza che il rinvio non accordato fosse necessario, senza confrontarsi con le appena richiamate argomentazioni, deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HUDOROVIC DENIS nato a UDINE il 23/01/1980 avverso l'ordinanza del 26/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; RILEVATO IN FATTO Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di sorveglianza di Bolzano ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata nell'interesse di Hudorovic Denis. Avverso tale ordinanza Hudorovic, tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione. Col primo motivo di impugnazione si deduce violazione del diritto di difesa per mancanza di rinvio del procedimento a seguito di legittimo impedimento del condannato.
Ci si duole che il Tribunale di Bolzano abbia ritenuto la comunicazione dell'impedimento del condannato tardiva, trascurando che il ricovero in ospedale costituisce causa di legittimo impedimento a partecipare all'udienza. Col secondo motivo di ricorso si deduce assenza e/o vizio di motivazione circa il mancato rinvio dell'udienza richiesto dall'Uepe. Lamenta il difensore il rigetto della richiesta nonostante provenisse da un ufficio al quale lo stesso Tribunale di sorveglianza aveva chiesto di redigere un idoneo programma trattamentale e detto ufficio avesse affermato l'impossibilità di redigerlo per una serie di problematiche derivanti dalla pandemia.
Il difensore insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Bolzano. Invero, detto Tribunale dà atto che: - in data 9.12.20 perveniva la relazione dell'Uepe che riferiva di avere provveduto più volte dal momento di rinvenimento dell'incarico ad invitare l'istante ad un colloquio, che con varie asserite motivazioni veniva sempre dallo stesso rinviato, e che da ultimo Hudorovic si impegnava a contattare lui stesso l'ufficio senza mai dare seguito a quanto asserito; - in data 8.1.21 l'Uepe trasmetteva una missiva con cui chiedeva un rinvio dell'udienza, peraltro non inferiore ad ulteriori tre mesi senza specificarne le ragioni; - all'udienza la difesa dichiarava di avere ricevuto odierna certificazione medica dell'assistito che impediva la partecipazione e di averla trasmessa nella stessa mattinata, alle 11.34, chiedendo un rinvio dell'udienza per impedimento ed associandosi alle richieste dell'Uepe.
FentV,1 Tanto premesso, detto Tribunale MaC) di respingere la nuova istanza di rinvio per impedimento del condannato, in considerazione della tardività della stessa, trasmessa (a dire del difensore) alle ore 11.34 via Pec, ma non ancora pervenuta all'udienza, altresì fissata per le ore 11.10, come accertato dalla broil Cancelleria. Ridete>, altresì, di respingere la richiesta di ogni ulteriore rinvio pure avanzata, essendo priva di alcuna ragione giustificativa, considerato altresì che triO St4h ch ~trascorsi ormai quasi due anni dalla presentazione della/Misura alternativa.
Per queste ragioni, il ricorso, che insiste genericamente sulla circostanza che il rinvio non accordato fosse necessario, senza confrontarsi con le appena richiamate argomentazioni, deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec