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Ordinanza — n. 31289/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31289/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31289/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la richiesta di rideterminazione della pena formulata dalla difesa di Gennaro Girone, all'esito dell'intervento della Corte costituzionale del 23/1/2019, n.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31289/2021 — snpen · Corte di Cassazione: n. 272 del 2005, convertito nella legge n. 49 del 2006, che prevedeva, unificando il trattamento sanzionatorio per le droghe leggere e le droghe pesanti, il limite minimo di pena edittale pari ad anni 6 di reclusione; - solo in data 25/02/2014 è intervenuta la Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 bis del d. I. n. 272 del 2005, riportando in vigore il testo antecedente alla modifica, con doppio binario "droghe leggere"- "droghe pesanti", queste ultime sanzionate con la pena minima di anni 8 di reclusione; - dunque, deve ritenersi che il G.u.p. abbia correttamente applicato la normativa antecedente, di cui alla legge n. 49 del 2006, con minimo edittale anche per le "droghe pesanti" di anni 6.

Parole chiave

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commisurazione della pena per stupefacenti adeguamento della pena pena minima riduzione della pena revisione della sentenza penale remissione della pena
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIRONE GENNARO nato a NAPOLI il 13/06/1972 avverso l'ordinanza del 14/12/2020 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; itrt „ el o Az .11.1 • nA,

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la richiesta di rideterminazione della pena formulata dalla difesa di Gennaro Girone, all'esito dell'intervento della Corte costituzionale del 23/1/2019, n.

40. Con tale ultima sentenza si è dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 del d.p.r. 9 ottobre .1990 n. 309 nella parte in cui prevede come pena edittale minima la reclusione di anni otto, anziché di anni sei, per fatti non lievi aventi ad oggetto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'art. 14 (c.d. droghe pesanti) d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309. L'adito giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta rilevando che: - i fatti per cui è stato giudicato colpevole Girone risalgono tutti all'anno 2008 e la sentenza è stata emessa in data 17/02/2014, allorquando era in vigore la precedente normativa di cui al d.

I. n. 272 del 2005, convertito nella legge n. 49 del 2006, che prevedeva, unificando il trattamento sanzionatorio per le droghe leggere e le droghe pesanti, il limite minimo di pena edittale pari ad anni 6 di reclusione; - solo in data 25/02/2014 è intervenuta la Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 bis del d. I. n. 272 del 2005, riportando in vigore il testo antecedente alla modifica, con doppio binario "droghe leggere"- "droghe pesanti", queste ultime sanzionate con la pena minima di anni 8 di reclusione; - dunque, deve ritenersi che il G.u.p. abbia correttamente applicato la normativa antecedente, di cui alla legge n. 49 del 2006, con minimo edittale anche per le "droghe pesanti" di anni 6.

2. Ricorre per cassazione Gennaro Girone, con il ministero del suo difensore di fiducia, e deduce vizio di motivazione, rilevando in particolare che la sentenza di primo grado emessa il 17/02/2014 è stata oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di appello di Napoli ed è divenuta definitiva in data 28/02/2019; e che, pertanto, rientrava nella previsione di cui all'ultima sentenza della Corte costituzionale. Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. La decisione della Corte costituzionale n. 32 del 25/02/2014 ha determinato la reviviscenza del testo normativo in vigore antecedentemente alla modifica introdotta dall'art. 4-bis, comma 1, lett. b, del dl. 272/2005, convertito con mod. nella legge 49/2006, con ripristino, per le condotte relative alle c.d. droghe pesanti, del trattamento minimo di anni otto di reclusione, soglia che la Corte costituzionale in ultimo ha dichiarato illegittima nella parte anzidetta, ripristinando il trattamento di sei anni (sentenza n. 40/2019).

A seguito della modifica introdotta dalla legge n 49 del 2006, in relazione all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, e prima dell'intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 25/02/2014, per la detenzione delle c.d. droghe pesanti era prevista la pena della reclusione da sei a venti anni di reclusione e la multa da 26.000 a 260.000 euro. 1.2. Orbene, nel caso di specie, il Giudice della cognizione, come evidenziato dal Giudice dell'esecuzione, ha applicato una pena (rectius un aumento di pena di cinque anni sulla pena base di anni 12 di reclusione per la fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990), in ordine a fatti di detenzione illecita e cessione di stupefacenti del tipo cocaina, avendo come riferimento, considerate l'epoca dei fatti e la data di emissione della sentenza, i limiti edittali di cui alla legge n. 49 del 2006, e, quindi, come tale non suscettibile di modificazione all'esito dell'intervento ultimo della Corte costituzionale (relativo al minimo edittale per le c.d. droghe pesanti di otto anni di reclusione, fatto rivivere dalla sentenza n.32/2014 dichiarando illegittimo l'art. 73 d.P.R., come modificato dalla I. n. 49 del 2006, applicato, invece, nel caso di specie). 1.3.

Il ricorso è, pertanto, manifestamente infondato, in quanto il ricorrente insiste su una rideterminazione non dovuta (facendo riferimento alla successiva impugnazione davanti alla Corte di appello e alla definitività della sentenza in data 28/02/2019), oltre che aspecifico, in quanto non si confronta con quanto evidenziato dal Giudice dell'esecuzione.

2. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così