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Ordinanza — n. 31288/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding financial hardship for fine extinction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31288/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible as manifestly unfounded and specific only for a factual re-evaluation. The applicant argued that the surveillance tribunal failed to assess his family's economic situation before rejecting the fine extinction request. The court ruled that the tribunal correctly found no financial hardship based on the applicant's stable income and non-essential expenses.

Regesto Legislator

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Art. 47 comma 12 ord. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: The cassation court cannot re-evaluate factual elements regarding financial hardship; appeals solely contesting the tribunal's assessment of economic conditions without legal vices are inadmissible.

Parole chiave

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fine extinction financial hardship surveillance tribunal cassation inadmissibility factual re-evaluation condizioni della detenzione preventiva autorizzazione al lavoro domenicale diritto di visita sorvegliato

Disposizioni normative citate

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Art. 47 comma 12 ord. pen.
Il Tribunale di sorveglianza di Napoli, sulla base degli elementi emergenti dagli atti, ha ritenuto non comprovate "le disagiate condizioni economiche", che costituiscono il presupposto di cui all'art. 47, comma 12, ord.
Art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALDIERO DOMENICO nato a CASERTA il 17/02/1981 avverso l'ordinanza del 19/03/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; RILEVATO IN FATTO Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato l'istanza di declaratoria di estinzione della pena pecuniaria di cui al provvedimento di cumulo del P.m. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere presentata nell'interesse di Domenico Galdiero.

Avverso tale ordinanza Galdiero ricorre, tramite il proprio difensore, per cassazione, deducendo violazione degli artt. 47, comma 12, ord. pen. e 129 cod. proc. pen. La difesa rileva che l'intento del legislatore è quello di non comminare un'ulteriore pena (la pena pecuniaria) una volta conclusa positivamente la misura alternativa. Si duole che nel caso in esame con una motivazione apodittica il Tribunale ha rigettato la richiesta senza effettuare alcun approfondimento e senza valutare l'esito positivo della prova già dichiarato. Osserva il difensore che il Tribunale avrebbe avuto l'obbligo di verificare i guadagni del condannato alla luce del nucleo familiare dello stesso.

Il difensore chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, essendo manifestamente infondato, aspecifico, oltre che finalizzato ad una rivalutazione di elementi fattuali non consentita in questa sede. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli, sulla base degli elementi emergenti dagli atti, ha ritenuto non comprovate "le disagiate condizioni economiche", che costituiscono il presupposto di cui all'art. 47, comma 12, ord. pen. per dichiarare l'estinzione anche della pena pecuniaria che non sia stata già riscossa. Osserva, invero, che: - dal 2017 in poi Galdiero ha percepito un regolare reddito da lavoro dipendente (dai 19.871,22 euro del 2017 ai 28.374,00 e 542,00 euro del 2019); - non può essere ascritta diversa inferenza valutativa alla documentazione allegata all'istanza, attestante la stipula nell'ottobre 2018 e nel marzo 2019 di finanziamenti Findomestic di euro 3.450,00 e euro 2.200,00, nonché i costi complessivi per l'iscrizione a un istituto paritario e alla scuola calcio del figlio, trattandosi di documentazione afferente a spese non strettamente necessarie, riconducibili a scelte personali inerenti al tenore di vita assunto dall'istante e dalla propria famiglia, del tutto asintomatiche di uno stato di indigenza; - alla stregua dei redditi percepiti da Galdiero e tenuto conto altresì della possibilità di far fronte al pagamento della multa anche in forma rateale, devono ritenersi insussistenti le dedotte disagiate condizioni economiche.

A fronte di dette argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, il ricorrente si limita a contestarle nei termini sopra riportati e a sollecitare una rivalutazione, non consentita, dei presupposti della estinzione della pena pecuniaria. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R