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Ordinanza — n. 31287/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31287/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31287/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOVE FRANCESCO nato a TORRE ANNUNZIATA il 06/09/1961 avverso l'ordinanza del 11/01/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Con l'ordinanza in epigrafe indicata la Corte di assise di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, formulata nell'interesse di Francesco Bove, di sostituzione della pena dell'ergastolo in corso di esecuzione nei confronti del medesimo (di cui alla sentenza della Corte di assise di appello di Napoli, divenuta irrevocabile il 15.03.2001), per contrasto del "fine pena mai" con i principi sanciti dagli artt. 3 e 27 Cost. della Costituzione italiana, tendenti al fine rieducativo della pena, nonché con l'art. 3 Cedu che vieta i trattamenti disumani e degradanti.

Regesto Legislator

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art. 78 cod. pen, art. 176 cod. pen; Ordinanza — n. 31287/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 3 e 27 Cost. della Costituzione italiana, tendenti al fine rieducativo della pena, nonché con l'art. 3 Cedu che vieta i trattamenti disumani e degradanti.

Parole chiave

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liberazione condizionale prescrizione della pena esenzione dalla pena adeguamento della pena attenuazione libera della pena riabilitazione

Disposizioni normative citate

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art. 78 cod. pen
3 e 27 della Costituzione in quanto non consente una riabilitazione e una rieducazione intramuraria senza l'ausilio di benefici esterni; - l'art. 78 cod. pen.
art. 176 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOVE FRANCESCO nato a TORRE ANNUNZIATA il 06/09/1961 avverso l'ordinanza del 11/01/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;

RITENUTO IN FATTO

Con l'ordinanza in epigrafe indicata la Corte di assise di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, formulata nell'interesse di Francesco Bove, di sostituzione della pena dell'ergastolo in corso di esecuzione nei confronti del medesimo (di cui alla sentenza della Corte di assise di appello di Napoli, divenuta irrevocabile il 15.03.2001), per contrasto del "fine pena mai" con i principi sanciti dagli artt. 3 e 27 Cost. della Costituzione italiana, tendenti al fine rieducativo della pena, nonché con l'art. 3 Cedu che vieta i trattamenti disumani e degradanti.

Avverso tale ordinanza Bove, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione e in particolare rilevando che la Corte territoriale non ha spiegato perché non si possa in Italia ricorrere agli stessi istituti adottati da tutti gli altri Stati dell'Unione Europea. Osserva il difensore che: - l'ergastolo è in contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione in quanto non consente una riabilitazione e una rieducazione intramuraria senza l'ausilio di benefici esterni; - l'art. 78 cod. pen. stabilisce chiaramente che la pena globale di un condannato non deve essere superiore ai 30 anni di carcere; - la pena dell'ergastolo è in violazione anche dell'art. 3 Cedu.

Bove ha, poi, trasmesso, tramite l'Ufficio Matricola della Casa di reclusione di San Gimignano, motivi aggiunti, in cui si ripercorrono le doglianze di cui al ricorso e si evidenzia come nei paesi diversi dall'Italia e anche dall'Unione Europea il trattamento riservato agli autori anche di fatti gravi sia diverso. RITENUTO IN DIRITTO A parte l'inammissibilità dei motivi aggiunti, redatti personalmente dal condannato, il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. L'ordinanza impugnata evidenzia che: - la questione evocata da Francesco Bove concerne, in linea generale, la problematica della riconducibilità della pena dell'ergastolo in quella di trent'anni e della assenza nella legislazione nazionale di un meccanismo certo ed obiettivo che renda automatico il principio di riducibilità, e per ciò stesso in contrasto con il principio di cui all'art. 3 Cedu, che vieta i trattamenti degradanti e disumani, tale essendo "il fine pena mai"; - detta questione appare del tutto infondata, poiché, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, nell'ordinamento statuale sono previsti dei correttivi normativi che rendono la pena dell'ergastolo pienamente compatibile con i principi Cedu, posto che a tali fini, evidentemente ciò che rileva è che il condannato con "fine pena mai" non sia privato del diritto alla speranza; - ciò appare possibile poiché, a norma dell'art. 176 cod. pen., il condannato all'ergastolo che abbia scontato 26 anni di pena ha la possibilità di usufruire del beneficio della liberazione condizionale; - quindi, come ritenuto dalla stessa Corte europea, la pena dell'ergastolo stabilita dall'ordinamento italiano non presenta i caratteri dell'irriducibilità, potendo la stessa, de iure e de facto, essere ridotta e riconvertita in pena detentiva temporanea dopo 26 anni di esecuzione.

Con tali dettagliate argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, anzi conformi agli arresti giurisprudenziali di questa Corte (e anche della Corte Edu), il ricorrente non si rapporta, se non per contestarle nei termini di cui sopra ed insistere sugli stessi rilievi manifestamente infondati con cui il Giudice dell'esecuzione risulta essersi confrontato. Per queste ragioni, il ricorso proposto dal suddetto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di Bove al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de