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Ordinanza — n. 31286/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31286/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31286/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile. Invero, la sentenza impugnata rileva che: - l'imputato era sottoposto a misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in forza di provvedimento emesso nell'ottobre 2014, notificatogli il 23 maggio 2015 in occasione della sua scarcerazione; - durante il periodo di vigenza della misura era nuovamente sottoposto a carcerazione dal 26 maggio 2016 al 25 gennaio 2017 (per fatti di violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione) ed a poca distanza dalla scarcerazione, il 6 febbraio 2017, era controllato in luogo diverso da quello del comune nel quale aveva l'obbligo di soggiornare; - la sequenza rende conto del fatto che i periodi di carcerazione subiti non corrispondono a parentesi esecutive determinanti necessità di rivalutazione della pericolosità sociale avuto riguardo alla circostanza che il provvedimento applicativo formulava giudizio di attualità sulla base di condanne precedenti riportate dall'imputato sino ad epoca recentissima rispetto all'ottobre 2014 e che l'ulteriore periodo di carcerazione intervenuto medio tempore, di durata non particolarmente rilevante, risulta peraltro di natura cautelare e connesso a comportamento trasgressivo degli obblighi della misura di prevenzione e dunque alla conclamata perdurante manifestazione di pericolosità per la quale la misura era stata disposta; - per le condizioni personali e le circostanze temporali di commissione del fatto nessun elemento giustifica la concessione delle attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31286/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso proposto dalla difesa di Adunike, che si limita a confutare detto iter argomentativo non manifestamente illogico e a chiedere una non consentita rivalutazione di elementi fattuali, ripercorrendo le stesse argomentazioni dedotte in appello, peccando, quindi, altresì di aspecificità, deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Parole chiave

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durata del soggiorno sanzioni penali criminalità persistente indennizzo per detenzione ingiustificata personale carcerario differimento dell'esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADUNIKE PAUL nato il 21/11/1990 avverso la sentenza del 04/10/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; 't RILEVATO IN FATTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona in composizione monocratica, che dichiarava Paul Adunike colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, per avere violato le prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, recandosi a Jesi e quindi fuori dal comune di Staffolo ove era obbligato a soggiornare, e lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione.

2. Avverso tale sentenza Adunike propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione. Col primo motivo di impugnazione deduce violazione dell'art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011 e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della attuale pericolosità dell'imputato. Rileva la difesa che, essendo stato nel caso in esame l'imputato sottoposto a carcerazione e poi risottoposto alla misura di prevenzione, andava verificata la persistenza della pericolosità del medesimo secondo l'insegnamento di Corte costituzionale n. 291 del 6/12/2013; e che la Corte territoriale ha superato la questione con motivazione palesemente illogica. Col secondo motivo di ricorso si denuncia vizio e/o assenza di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche esplicitamente invocate con un motivo di appello. Il difensore insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Invero, la sentenza impugnata rileva che: - l'imputato era sottoposto a misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in forza di provvedimento emesso nell'ottobre 2014, notificatogli il 23 maggio 2015 in occasione della sua scarcerazione; - durante il periodo di vigenza della misura era nuovamente sottoposto a carcerazione dal 26 maggio 2016 al 25 gennaio 2017 (per fatti di violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione) ed a poca distanza dalla scarcerazione, il 6 febbraio 2017, era controllato in luogo diverso da quello del comune nel quale aveva l'obbligo di soggiornare; - la sequenza rende conto del fatto che i periodi di carcerazione subiti non corrispondono a parentesi esecutive determinanti necessità di rivalutazione della pericolosità sociale avuto riguardo alla circostanza che il provvedimento applicativo formulava giudizio di attualità sulla base di condanne precedenti riportate dall'imputato sino ad epoca recentissima rispetto all'ottobre 2014 e che l'ulteriore periodo di carcerazione intervenuto medio tempore, di durata non particolarmente rilevante, risulta peraltro di natura cautelare e connesso a comportamento trasgressivo degli obblighi della misura di prevenzione e dunque alla conclamata perdurante manifestazione di pericolosità per la quale la misura era stata disposta; - per le condizioni personali e le circostanze temporali di commissione del fatto nessun elemento giustifica la concessione delle attenuanti generiche.

2. Il ricorso proposto dalla difesa di Adunike, che si limita a confutare detto iter argomentativo non manifestamente illogico e a chiedere una non consentita rivalutazione di elementi fattuali, ripercorrendo le stesse argomentazioni dedotte in appello, peccando, quindi, altresì di aspecificità, deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de