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Ordinanza — n. 31285/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31285/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31285/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADIOUICHE ZOUHAIER nato il 10/01/1966 avverso la sentenza del 19/11/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; t RILEVATO IN FATTO 1. La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona in data 23/11/2016, che dichiarava Hadiouiche Zouhaier colpevole del delitto di detenzione illegale di fucile (con relativo munizionamento) e, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 5 I. n. 895 del 1967, lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 2000,00 di multa.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31285/2021 — snpen · Corte di Cassazione: A fronte di tali argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, il ricorrente si limita a confutarle nei termini sopra riportati, ripercorrendo .aspecificamente gli argomenti già fatti valere con l'appello e nel contempo invitando ad una non consentita rivalutazione, anche in punto di trattamento sanzionatorio, di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen. e di sospensione condizionale della pena. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi capacità di subire la carcerazione traffico aggravato di stupefacenti possesso illecito di stupefacenti franco tiratore esplosivi e articoli pirotecnici

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
Col secondo motivo di ricorso il difensore denuncia violazione dell'art. 131 bis cod. pen., rilevando che la Corte ha erroneamente ritenuto l'insussistenza dei presupposti di cui a detto articolo.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADIOUICHE ZOUHAIER nato il 10/01/1966 avverso la sentenza del 19/11/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; t RILEVATO IN FATTO 1. La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona in data 23/11/2016, che dichiarava Hadiouiche Zouhaier colpevole del delitto di detenzione illegale di fucile (con relativo munizionamento) e, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 5 I. n. 895 del 1967, lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 2000,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza Hadiouiche propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione. Col primo motivo di impugnazione la difesa deduce vizio di motivazione in relazione alla responsabilità dell'imputato. Lamenta che la Corte territoriale ha ricalcato le argomentazioni già scarne del primo Giudice senza fornire adeguata risposta alle censure di appello, trascurando le modalità di ritrovamento dell'arma, la mancanza di prova del funzionamento del fucile e la condotta collaborante dell'imputato. Col secondo motivo di ricorso il difensore denuncia violazione dell'art. 131 bis cod. pen., rilevando che la Corte ha erroneamente ritenuto l'insussistenza dei presupposti di cui a detto articolo.

Col terzo motivo di impugnazione si rileva violazione di legge per mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Osserva il difensore che la condotta dell'imputato non ha comportato danni a terze persone e che lo stesso è gravato da precedenti non specifici, che non possono essere assunti come sintomo di una personalità criminosa e pericolosa. Col quarto motivo di ricorso si denuncia violazione di legge per la mancata sospensione condizionale della pena, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto la condotta posta in essere pericolosa in modo tale da giustificare detta mancata sospensione.

Il difensore insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. La sentenza di appello evidenzia che: - indubbio è il possesso da parte dell'imputato di un fucile funzionante e del relativo munizionamento non denunciati e illegalmente detenuti, stante l'esito della perquisizione effettuata presso l'abitazione del suddetto e le dichiarazioni della sua compagna; - quest'ultima, oltre a confermare il possesso dell'arma da parte del compagno, che l'avrebbe asportata da un locale in cui stava effettuando lo sgombero senza dire nulla alla proprietaria, dichiarava che il compagno in sua presenza ne aveva provato il funzionamento esplodendo due cartucce, una di colore rosso e una di colore verde, dicendole che la prima era più potente e offrendosi di sparare a un ragazzo apparentemente omosessuale in cui si erano imbattuti; - non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. stanti le circostanze e modalità di attuazione della condotta illecita; - non sussiste alcun elemento positivo per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, alle quali anzi si appalesano ostativi i precedenti penali da cui è gravato l'imputato, sintomatici di una personalità noncurante delle regole di civile convivenza e dei precetti penali, nonché la generale condotta di vita e la negativa personalità dell'imputato e le circostanze e modalità di svolgimento del fatto, quali emergenti dagli atti, denotanti una non comune capacità criminos'a e pericolosità sociale; - non sussistono, stanti le modalità della condotta sintomatiche di pericolosità sociale, elementi per formulare una prognosi positiva in. ordine alla futura astensione dell'imputato dalla commissione di altri delitti.

A fronte di tali argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici, il ricorrente si limita a confutarle nei termini sopra riportati, ripercorrendo .aspecificamente gli argomenti già fatti valere con l'appello e nel contempo invitando ad una non consentita rivalutazione, anche in punto di trattamento sanzionatorio, di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen. e di sospensione condizionale della pena. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.