Ordinanza — n. 31283/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL PRETE LUIGI nato a CASERTA il 29/06/1984 avverso l'ordinanza del 07/10/2020 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;RILEVATO IN FATTO Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in composizipne monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata, ex art. 670 cod. proc. pen., nell'interesse di Luigi Del Prete di accertamento di non esecutività della sentenza dello stesso Tribunale in data 25/01/2018, irrevocabile il 18/06/2018 (condanna alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.), per nullità assoluta della stessa per violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 670 cod. proc. pen, art. 496 cod. pen, art. 420 ter cod. proc. pen, art. 629-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31283/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 670 cod. proc. pen., nell'interesse di Luigi Del Prete di accertamento di non esecutività della sentenza dello stesso Tribunale in data 25/01/2018, irrevocabile il 18/06/2018 (condanna alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.), per nullità assoluta della stessa per violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL PRETE LUIGI nato a CASERTA il 29/06/1984 avverso l'ordinanza del 07/10/2020 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;RILEVATO IN FATTO Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in composizipne monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata, ex art. 670 cod. proc. pen., nell'interesse di Luigi Del Prete di accertamento di non esecutività della sentenza dello stesso Tribunale in data 25/01/2018, irrevocabile il 18/06/2018 (condanna alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.), per nullità assoluta della stessa per violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen.
Avverso detta ordinanza Del Prete ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore, deducendo vizio di motivazione e violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen. Rileva la difesa che: - per l'udienza del 21.9.17 del processo a carico di Del Prete, alla quale lo stesso risultava detenuto agli arresti domiciliari "non tradotto", essa presentava richiesta di rinvio per proprio legittimo impedimento; - accolta detta richiesta, veniva disposto il rinvio alla successiva udienza del 25.1.18, senza comunicazione del medesimo all'imputato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 419, comma 1, e 420 ter cod. proc. pen.; - da qui la richiesta di non esecutività della sentenza, altresì fraintesa dal G.o.t., che fa, in motivazione, leva sull'omessa richiesta di traduzione da parte del detenuto agli arresti domiciliari.
Il difensore insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Invero, le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez. n. 15498 del 26/11/2020, depositata il 23/04/2021, Rv. 280931 - 01). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3,giu