Ordinanza — n. 31282/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRAHEM ILIAS nato il 25/08/1972 BRAHEM AHMAD nato il 25/09/1992 avverso la sentenza del 18/11/2020 del GIP TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Ilias Brahem e Ahmad Brahem.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31282/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Dall'analisi della suddetta norma appare pertanto chiaro che la rilevanza dell'intervento riformatore è consistita nell'esclusione dal novero dei casi di ricorso per cassazione del difetto di motivazione del giudice sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., non essendo tale motivo, a seguito delle sopra indicate modifiche normative, più denunciabile come motivo di ricorso di legittimità. Va precisato, in proposito, che il legislatore non è intervenuto sulla struttura della sentenza ex art.444 cod. proc. pen., essendo rimasto immutato il secondo comma di tale articolo alla cui stregua il giudice deve sempre procedere ad accertare che non sussista una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRAHEM ILIAS nato il 25/08/1972 BRAHEM AHMAD nato il 25/09/1992 avverso la sentenza del 18/11/2020 del GIP TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Ilias Brahem e Ahmad Brahem.
2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, tramite il proprio difensore, deducendo mancanza della motivazione in relazione alle cause giustificative del diniego della pronuncia di proscioglimento. La difesa chiede l'annullamento della sentenza impugnata.
3. In base all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. peri., introdotto dall'art. 1, comma 50, della citata legge n. 103 del 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra, la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
4. Dall'analisi della suddetta norma appare pertanto chiaro che la rilevanza dell'intervento riformatore è consistita nell'esclusione dal novero dei casi di ricorso per cassazione del difetto di motivazione del giudice sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., non essendo tale motivo, a seguito delle sopra indicate modifiche normative, più denunciabile come motivo di ricorso di legittimità. Va precisato, in proposito, che il legislatore non è intervenuto sulla struttura della sentenza ex art.444 cod. proc. pen., essendo rimasto immutato il secondo comma di tale articolo alla cui stregua il giudice deve sempre procedere ad accertare che non sussista una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
Ne deriva che, per effetto del nuovo combinato disposto degli artt. 444 e 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., è obbligo del giudice chiamato a pronunciare la sentenza di patteggiamento accertare l'insussistenza delle condizioni per pronunciare il proscioglimento (adempimento, cui, peraltro, nel caso in esame il Giudice ha ottemperato, esaminando analiticamente gli atti del fascicolo), ma l'eventuale omissione della motivazione sul punto non è più censurabile con ricorso per cassazione. E evidente che l'intento perseguito dal legislatore è quello di evitare un'analisi della motivazione della sentenza di patteggiamento sull'affermazione di colpevolezza dinanzi al giudice di legittimità, dovendosi invece dare rilievo al consenso prestato dall'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e quindi all'implicito riconoscimento di responsabilità che rende poi superfluo un giudizio di impugnazione sullo svolgimento dei fatti.
5. Orbene, nel caso in esame le censure attengono alla mancanza di motivazione (anche, quindi, in ordine alle cause di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.). E ciò a fronte di una motivazione che, muovendo dalla disamina degli atti investigativi, esclude ogni possibilità di pronuncia assolutoria, ritenendo, altresì, corretta la qualificazione giuridica dei fatti come contestati e adeguata la pena applicata.
7. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità dei ricorsilde plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e, ai sensi 'dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti 2. al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibilg i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R