Cassation appeal via PEC declared inadmissible as filed before digital signature requirement took effect.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible de plano because it was filed via certified email before the mandatory digital signature requirement took effect. The appellant, Damiano Siddi, submitted the appeal on July 3, 2020, prior to the December 24, 2020 deadline for the new procedural rules. The court ruled that the act was invalid due to the lack of a digital signature, which is essential to certify the attorney's legitimacy under the new legislation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: Appeals filed via certified email before the mandatory digital signature requirement are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIDDI DAMIANO nato a NAPOLI il 10/09/1972 avverso l'ordinanza del 23/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIisl-at-e-aavtso--atte-rrarti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; o Ritenuto in fatto e considerato in diritto Il ricorso in esame è stato proposto dalla difesa di Damiano Siddi, tramite posta elettronica certificata in data 3 luglio 2020. Va rilevato che, prima della riforma introdotta con l'art. 24, comma 6-bis e segg. d. I. n. 137 del 2020, come convertito dalla legge n. 176 del 2020, era inammissibile il ricorso per cassazione trasmesso mediante posta elettronica certificata in quanto l'uso di tale mezzo informatico era riservato alle sole comunicazioni degli atti del giudice e nessuna deroga risultava essere stata introdotta dall'art. 83, comma 11, d.
I. n. 18 del 17 marzo 2020, contenente, al pari del suddetto decreto, disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, conv. nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, che limitava tale possibilità ai soli ricorsi civili (si veda ex plurimis Sez. 1, n. 28540 del 15/09/2020, Santapaola Vincenzo, Rv. 279644, conff. nn. 20296 e 28541 del 2020). Con la suddetta riforma normativa la possibilità di proporre ricorso per cassazione mediante posta elettronica certificata è stata estesa anche alle impugnazioni penali, subordinata tuttavia a una serie di condizioni prescritte a pena di inammissibilità (comma 6-sexies), tra le quali - in primis - quella della sottoscrizione digitale dell'atto da parte del difensore.
La nuova normativa, di natura processuale e perciò soggetta al principio tempus regit actus, si applica alle impugnazioni penali, e dunque ai ricorsi per cassazione, proposti a partire dal 24 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 176 del 2020): il comma 6-decies della norma, peraltro, nel ribadire il suddetto principio, ha previsto una disposizione transitoria che fa salva l'efficacia degli atti di impugnazione in formato elettronico trasmessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 137 del 2020 (e quindi dal 29 ottobre 2020) alla casella di posta elettronica del giudice competente ai sensi del precedente comma 4, alla condizione, tuttavia, che essi siano "sottoscritti digitalmente".
La firma digitale assolve infatti la funzione fondamentale di certificare la cd. "paternità" dell'atto trasmesso, consentendo al giudice dell'impugnazione di verificare la condizione essenziale, nel sistema delle impugnazioni, della provenienza dell'atto da un soggetto legittimato (art. 591 comma 1 lett.
a) cod.proc.pen.), mentre l'utilizzo della posta elettronica certificata si limita ad assicurare la mera provenienza del messaggio dalla casella di posta del mittente e la ricezione di esso da parte del destinatario (art. 48 Codice dell'amministrazione digitale, approvato con d.lgs. n. 82 del 2005). Il ricorso in esame, in quanto proposto prima di tali date (il 3 luglio 2020), deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma degli artt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, e 591, comma 1, lett.
c) stesso codice. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in eUro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci