Ordinanza — n. 31280/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTUCCI PIERO nato a MESAGNE il 28/12/1998 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEterte-awi-scLalle_patti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il ricorso proposto avverso la sentenza indicata in epigrafepcon la quale, in parziale riforma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Brindisi in data 10/12/2019, appellata da Piero Martucci, è stata applicata a quest'ultimo dalla Corte di appello di Lecce, ai sensi dèll'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in sede di appello, tzErtri:=1=5, con 6e-5 l'esclusione della operatività della contestata recidiva e della circostanza aggravante di cui all'art. 576, comma 1, cod. pen., con riferimento all'art. 61 n.1 cod. pen., e l'unificazione ex art. 81 cpv. cod. pen., tenuto conto, altresì, della riduzione per la scelta del rito, di anni sette e mesi otto di reclusione, per tentato omicidio e porto e detenzione di arma comune da sparorè inammissibile.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31280/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso in esame Martucci ed il P.G., previa rinuncia del primo ai motivi di appello relativi alla responsabilità, hanno concordato l'accoglimento del motivo concernente la riduzione della pena, indicando la pena da applicarsi in ragione di tale accordo. Ne discende che senza dubbio non può invocarsi, come da ricorso, il vizio di motivazione circa gli elementi in base ai quali si sarebbe dovuto pronunciare il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., perché non solo a tale profilo si è rinunciato col concordato, ma perché comunque sullo stesso la Corte motiva, richiamando e ritenendo condivisibile la ricostruzione del primo Giudice.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTUCCI PIERO nato a MESAGNE il 28/12/1998 avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di LECCEterte-awi-scLalle_patti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il ricorso proposto avverso la sentenza indicata in epigrafepcon la quale, in parziale riforma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Brindisi in data 10/12/2019, appellata da Piero Martucci, è stata applicata a quest'ultimo dalla Corte di appello di Lecce, ai sensi dèll'art. 599 bis cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in sede di appello, tzErtri:=1=5, con 6e-5 l'esclusione della operatività della contestata recidiva e della circostanza aggravante di cui all'art. 576, comma 1, cod. pen., con riferimento all'art. 61 n.1 cod. pen., e l'unificazione ex art. 81 cpv. cod. pen., tenuto conto, altresì, della riduzione per la scelta del rito, di anni sette e mesi otto di reclusione, per tentato omicidio e porto e detenzione di arma comune da sparorè inammissibile.
L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dispone che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.
Nel caso in esame Martucci ed il P.G., previa rinuncia del primo ai motivi di appello relativi alla responsabilità, hanno concordato l'accoglimento del motivo concernente la riduzione della pena, indicando la pena da applicarsi in ragione di tale accordo. Ne discende che senza dubbio non può invocarsi, come da ricorso, il vizio di motivazione circa gli elementi in base ai quali si sarebbe dovuto pronunciare il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., perché non solo a tale profilo si è rinunciato col concordato, ma perché comunque sullo stesso la Corte motiva, richiamando e ritenendo condivisibile la ricostruzione del primo Giudice.
2. Discende l'inammissibilità del ricorso in esame. ,Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen..
3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3