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Ordinanza — n. 31278/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31278/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31278/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza del 25/10/2018 il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Bojan Cukovic per essere il reato di furto aggravato al medesimo ascritto, consumato il 17 settembre 2007, estinto per prescrizione, sul presupposto che il termine ex artt. 157 e 161 cod. pen. fosse di sette anni e mezzo. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale di Brescia deducendo la violazione di legge consistente nell'erroneo calcolo del termine prescrizionale. La Corte di cassazione accoglieva il ricorso, osservando che il termine di prescrizione massimo per il furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 e 61 n. 5 cod. pen., considerata la recidiva qualificata e le varie interruzioni, era di anni venticinque, senza dubbio non decorsi. La Corte di appello di Brescia, decidendo su rinvio, ha, quindi, dichiarato Cukovic colpevole del reato al medesimo ascritto, ritenuta la recidiva nella forma reiterata e specifica, e lo ha condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 750,00 di multa.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31278/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza Bojan Cukovic ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, deducendo violazione dell'art. 13, comma 3 quater, d. Igs. n. 286 del 1998. Rileva il difensore che la Corte di appello, risultando essere stato l'imputato espulso dal territorio italiano pochi giorni dopo la celebrazione dell'udienza conclusasi con la pronuncia annullata, avrebbe dovuto, ai sensi di detto ultimo disposto normativo, pronunciare sentenza di non luogo a procedere, potendo essere la circostanza dell'espulsione rilevata anche d'ufficio in conformità della sentenza della Corte costituzionale n. 270 del 13/12/2019. Il difensore insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.

Parole chiave

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allontanamento divieto di espulsione dei cittadini uscita illegale dal paese proroga della carcerazione espulsione aiuto all'evasione di detenuti inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUKOVIC BOJAN nato a PRIJEPOLJE( BOSNIA-ERZEGOVINA) il 21/02/1977 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 25/10/2018 il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Bojan Cukovic per essere il reato di furto aggravato al medesimo ascritto, consumato il 17 settembre 2007, estinto per prescrizione, sul presupposto che il termine ex artt. 157 e 161 cod. pen. fosse di sette anni e mezzo. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale di Brescia deducendo la violazione di legge consistente nell'erroneo calcolo del termine prescrizionale. La Corte di cassazione accoglieva il ricorso, osservando che il termine di prescrizione massimo per il furto aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 e 61 n. 5 cod. pen., considerata la recidiva qualificata e le varie interruzioni, era di anni venticinque, senza dubbio non decorsi. La Corte di appello di Brescia, decidendo su rinvio, ha, quindi, dichiarato Cukovic colpevole del reato al medesimo ascritto, ritenuta la recidiva nella forma reiterata e specifica, e lo ha condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 750,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza Bojan Cukovic ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, deducendo violazione dell'art. 13, comma 3 quater, d. Igs. n. 286 del 1998. Rileva il difensore che la Corte di appello, risultando essere stato l'imputato espulso dal territorio italiano pochi giorni dopo la celebrazione dell'udienza conclusasi con la pronuncia annullata, avrebbe dovuto, ai sensi di detto ultimo disposto normativo, pronunciare sentenza di non luogo a procedere, potendo essere la circostanza dell'espulsione rilevata anche d'ufficio in conformità della sentenza della Corte costituzionale n. 270 del 13/12/2019. Il difensore insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Invero, la pronuncia della sentenza di non luogo -a procedere a seguito di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato non è consentita una volta che sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio o altro provvedimento equipollente (Sez. 3, n. 13118 del 06/02/2020, Rv. 279232; in senso conforme Sez. 6, n. 50939 del 18/09/2014, Rv. 262792, che specifica che la preclusione a pronunciare sentenza di non luogo a procedere a seguito di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, conseguente all'emissione del decreto che dispone il giudizio o di altro provvedimento equipollente, ricorre sin dal momento in cui questo è stato depositato in Cancelleria).

Orbene, nel caso in esame l'espulsione dal territorio italiano (peraltro neppure documentata in violazione del principio dell'autosufficienza) risulta essere stata disposta, in base a quanto asserito nel ricorso, .nsi pLe rescrè‘brvit. giorni successivi alla declaratoria di non doversi procedere annu a a questa Corte e, quindi, dopo il provvedimento che disponeva il giudizio, C4-1-3 dovendosi, pertanto ritenere non operante la preclusione invocata.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così