Cassation court dismisses appeals against reduced prison sentences for drug trafficking, citing discretionary judicial evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Sharon Piermarini and Ida Mennetta inadmissible regarding their conviction for drug-related offenses. The appellants argued that the appellate court failed to recognize statutory mitigating circumstances and imposed a disproportionately high sentence without logical reasoning. The court rejected these claims, affirming that the lower court's assessment of the crime's severity and the defendants' lack of dissociative behavior fell within the judges' discretionary power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 I. n. 694 del 1974; Art. 132 e 133 cod. pen.: The court's discretionary evaluation of sentencing factors, including the rejection of mitigating circumstances or the determination of penalty congruity, is not subject to cassation review unless vitiated by logical or legal errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PIERMARINI SHARON nato a TERNI il 05/09/1996 MENNETTA IDA nato a POMIGLIANO D'ARCO il 26/05/1987 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; RILEVATO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Napoli in data 11/02/2020, che dichiarava Sharon Piermarini e Ida Mennetta colpevoli dei reati di cui agli artt. 110, 112, nn. 1 e 4, 10, 14 I. n. 497 del 1974, 23 I. n. 110 del 1975, 648 e 697 cod. pen. e le condannava alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 5000,00 di multa, ha ridotto la pena nella misura di anni 4, mesi 6 di reclusione ed euro 5000,00 di multacìasuì h 2.
Avverso tale sentenza la Piermarini propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione. Col primo motivo di impugnazione si deduce vizio di motivazione e violazione dell'art. 7 I. n. 694 del 1974. Il difensore si duole che non sia stata riconosciuta l'invocata attenuante di cui all'art. 7 I. n. 694 del 1974 e che la Corte sul punto abbia motivato in modo apparente. Col secondo motivo di ricorso vengono denunciati vizio di motivazione e violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. Lamenta la difesa che la Corte territoriale non spende alcuna coerente e logica valutazione in tema di congruità della pena.
3. Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore la Mennetta, deducendo vizio di motivazione. Si duole la difesa che nell'individuazione della pena, che si discosta notevolmente dal minimo della pena della violazione più grave, non sia stato considerato il comportamento estremamente collaborativo della ricorrente, avvalendosi i Giudici del merito di mere clausole stilistiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili. Va, invero, osservato che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato.
La Corte territoriale rileva che: - «certamente per premiare il comportamento processuale consistito nella rinuncia ai motivi di merito, può procedersi alla riduzione della pena complessivamente inflitta, che deve essere determinata nella misura finale di a.4 m.6 di reclusione ed euro 5.000,00 di multa...»; - «ulteriormente da respingere la doglianza relativa al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 7 I. 694/74, ritenendosi che della stessa si sia tenuto conto in sede di aumento per la continuazione»; - «il fatto si connota in termini di estrema gravità per la quantità e tipologia delle armi in sequestro, oltre che dell'ulteriore materiale indicativo comunque di illecita attività (il bilancino di precisione)»; - «è evidente che le imputate svolgevano attività di custodia per un ben più ampio ed inquietante contesto criminale, rispetto al quale nessun positivo comportamento dissociativo è dato apprezzare».
A tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, le ricorrenti si oppongono genericamente e aspecificamente nei termini di cui sopra, invitando, altresì, ad una non consentita riyalutazione di elementi fattuali. I ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili, con conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d