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Ordinanza — n. 31273/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31273/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31273/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDO ALESSANDRO nato a GIARRE il 21/01/1991 avverso l'ordinanza del 08/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAchaterawis4a-allig-par-ti.; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Alessandro Andò ha proposto reclamo personale avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che rigettava il reclamo avverso decreto di inammissibilità del Magistrato di sorveglianza. Il suddetto reclamo è stato correttamente trasmesso a questo ufficio e va qualificato come ricorso.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 31273/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

Parole chiave

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requisito della firma disobbedienza alla decisione dell'autorità allegazioni insufficientemente motivate difesa obbligatoria facoltà di astenersi dal testimoniare obbligo di comparizione all'udienza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDO ALESSANDRO nato a GIARRE il 21/01/1991 avverso l'ordinanza del 08/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAchaterawis4a-allig-par-ti.; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Alessandro Andò ha proposto reclamo personale avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che rigettava il reclamo avverso decreto di inammissibilità del Magistrato di sorveglianza. Il suddetto reclamo è stato correttamente trasmesso a questo ufficio e va qualificato come ricorso.

Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il fatto che, però, il detenuto abbia proposto reclamo poi riqualificato, fa ritenere equa l'esclusione della condanna alla sanzione in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Qualificato il reclamo come ricorso per cassazione, lo dichiara inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 3 giugno 20