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Ordinanza — n. 31272/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31272/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31272/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Catania, che dichiarava Michele Gangemi responsabile dei reati di detenzione illegale di arma comune da sparo (A), di detenzione illecita di sostanze stupefacenti del tipo crack, cocaina e marijuana (B), di detenzione illecita di munizioni per arma comune da sparo (C), e di ricettazione della suddetta arma (D), v-cclus Nu e lo condannava alla pena di anni cinque, mesi quattro e giorni ventura euro 28.000,00 di multa, ha qualificato il fatto di cui al capo B della rubrica ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminando la pena inflitta all'imputato in anni tre, mesi otto e giorni venti di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

Regesto Legislator

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artt. 27 Cost, art. 27 Cost; Ordinanza — n. 31272/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza Michele Gangemi ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore. Col primo motivo di impugnazione si deduce vizio di motivazione e violazione degli artt. 27 Cost. e 73, comma 5, d.P.R. n. 390 del 1990 (capo B). Il difensore rileva che le sostanze stupefacenti erano detenute per uso personale e che pertanto l'imputato andava assolto dalla detenzione illecita dello stupefacente. Col secondo motivo di ricorso la difesa deduce violazione dell'art. 27 Cost. e degli artt. 648 e 697 cod. pen. (capi C e D) e vizio di motivazione.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti infrazione alla legge sulle armi infrazioni riguardanti la canapa delitto altri reati

Disposizioni normative citate

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artt. 27 Cost
Col primo motivo di impugnazione si deduce vizio di motivazione e violazione degli artt. 27 Cost.
art. 27 Cost
Col secondo motivo di ricorso la difesa deduce violazione dell'art. 27 Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GANGEMI MICHELE nato a CATANIA il 30/08/1991 avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; if,

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Catania, che dichiarava Michele Gangemi responsabile dei reati di detenzione illegale di arma comune da sparo (A), di detenzione illecita di sostanze stupefacenti del tipo crack, cocaina e marijuana (B), di detenzione illecita di munizioni per arma comune da sparo (C), e di ricettazione della suddetta arma (D), v-cclus Nu e lo condannava alla pena di anni cinque, mesi quattro e giorni ventura euro 28.000,00 di multa, ha qualificato il fatto di cui al capo B della rubrica ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, rideterminando la pena inflitta all'imputato in anni tre, mesi otto e giorni venti di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso detta sentenza Michele Gangemi ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore. Col primo motivo di impugnazione si deduce vizio di motivazione e violazione degli artt. 27 Cost. e 73, comma 5, d.P.R. n. 390 del 1990 (capo B). Il difensore rileva che le sostanze stupefacenti erano detenute per uso personale e che pertanto l'imputato andava assolto dalla detenzione illecita dello stupefacente. Col secondo motivo di ricorso la difesa deduce violazione dell'art. 27 Cost. e degli artt. 648 e 697 cod. pen. (capi C e D) e vizio di motivazione.

Lamenta il difensore che la detenzione del munizionamento dell'arma è stata considerata distinta dalla detenzione dell'arma comune da sparo, mentre la prima doveva ritenersi assorbita nella seconda. Lamenta, altresì, che sono state ritenute distinte giuridicamente la detenzione comune dell'arma e la ricettazione, nonostante non vi fosse stata alterazione dell'arma, e che comunque non è stata considerata per la ricettazione l'ipotesi di lieve entità. Col terzo motivo di impugnazione il difensore deduce violazione degli artt. 27 Cost. e 62 bis cod. pen., rilevando che la Corte di appello ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche senza considerare la condotta serbata dall'imputato successivamente alla commissione dei fatti per cui si procede.

Il difensore insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Invero, la Corte territoriale evidenzia che: - il precedente possesso dell'arma da parte di un defunto parente è frutto di una mera affermazione labiale dell'imputato contraddetta dalla comprovata provenienza furtiva dell'arma (sottratta il 30.6.17 a Gulisano Epifanio) e comunque non avrebbe efficacia esimente; - solo l'arma risulta essere stata denunciata come provento di furto e non il relativo munizionamento, che quindi non ne costituisce originario corredo; - tale elemento connota di piena autonomia la detenzione dei proiettili ed esclude l'invocato assorbimento della fattispecie in altri delitti oggetto di contestazione; - il possesso di ben tre tipologie di stupefacente (crack, cocaina e marijuana), il confezionamento in involucri separati e il rinvenimento di due bilancini di precisione e di materiale per il confezionamento costituiscono chiarissimi indici rivelatori dello spaccio che, a prescindere dalle ammissioni dell'imputato, escludono il consumo personale; - il fatto di particolare tenuità va escluso in quanto al di là del valore dell'arma ne rileva la potenzialità offensiva e quindi il fatto che l'arma, perfettamente funzionante, disponesse del relativo munizionamento e fosse detenuta con modalità tali da consentirne un'immediata utilizzazione; - non emerge alcun elemento per poter concedere le circostanze attenuanti generiche, non avendo le dichiarazioni confessorie del prevenuto, intervenute in presenza di un già evidente quadro di penale responsabilità, apportato alcun utile contributo euristico e apparendo il frutto di un calcolo strategico, lungi dall'essere sintomatiche di resipiscenza.

Tali essendo le argomentazioni della sentenza impugnata, le doglianze difensive sono inammissibili, invitando ad una non consentita rivalutazione di elementi fattuali, a fronte di un iter argomentativo logico e scevro da vizi giuridici come quello appena riportato, col quale non si confrontano se non contestandolo genericamente e in modo manifestamente infondato (laddove ritengono configurabile il concorso tra detenzione di arma e ricettazione solo in presenza di abrasione della matricola) e ripercorrendo gli stessi rilievi formulati con l'appello, anche in punto di trattamento sanzionatorio, con i quali la sentenza impugnata risulta essersi già confrontata.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell